Art. 90 
 
                             Subingresso 
 
  1. Il trasferimento della gestione o della proprieta'  dell'azienda
o di un ramo di azienda, per atto tra vivi  o  per  causa  di  morte,
comporta il trasferimento al subentrante della titolarita' del titolo
abilitativo all'esercizio dell'attivita' commerciale. 
  2. Il  subingresso  e'  soggetto  a  comunicazione  effettuata  dal
subentrante al SUAP competente per territorio, salvo quanto  previsto
all'art. 93. 
  3. Fatta eccezione per  le  attivita'  svolte  su  aree  pubbliche,
qualora, alla cessazione del contratto  di  affitto  di  azienda,  il
titolare del titolo abilitativo  effettui  contestualmente  un  nuovo
trasferimento della gestione dell'attivita', ad altro soggetto  o  al
medesimo, non e' tenuto a reintestarsi preliminarmente il titolo,  ma
la comunicazione di cui al comma 2 viene effettuata direttamente  dal
subentrante. 
  4. La comunicazione di cui al comma 2  non  e'  richiesta  qualora,
alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare  del
titolo abilitativo intenda cessare l'attivita', dovendosi in tal caso
presentare solo la comunicazione di cui all'art. 95. 
  5. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento  dell'attivita',
essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 e, ove richiesti,
di quelli di cui all'articolo 12 e  impegnarsi  al  mantenimento  dei
livelli occupazionali e  al  rispetto  dei  contratti  collettivi  di
lavoro e dei contratti integrativi di cui all'art. 3, comma 1. 
  6. La comunicazione di  cui  al  comma  2  e'  presentata  al  SUAP
competente per territorio, prima dell'effettivo avvio  dell'attivita'
da parte del subentrante e comunque: 
    a) entro sessanta giorni dalla data  dell'atto  di  trasferimento
della gestione o della titolarita' dell'esercizio; 
    b) entro un anno dalla morte del titolare. 
  7. In caso di subingresso per causa di morte  la  comunicazione  e'
presentata dall'erede o dagli eredi  che  abbiano  nominato,  con  la
maggioranza indicata  dall'art.  1105  del  codice  civile,  un  solo
rappresentante per tutti i rapporti giuridici  con  i  terzi,  oppure
abbiano costituito una societa'. 
  8. Nei casi di cui al comma  7,  qualora  si  tratti  di  attivita'
relative al settore merceologico alimentare o  alla  somministrazione
di alimenti e bevande, fermo restando il possesso  dei  requisiti  di
cui all'articolo 11, il  subentrante  ha  facolta'  di  continuare  a
titolo provvisorio l'attivita'. Qualora entro un anno dalla  data  di
decesso del dante causa il subentrante non dimostri il  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 12, salvo proroga  in  comprovati  casi  di
forza maggiore, il titolo abilitativo decade.