Art. 90 Subingresso 1. Il trasferimento della gestione o della proprieta' dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarita' del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' commerciale. 2. Il subingresso e' soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUAP competente per territorio, salvo quanto previsto all'art. 93. 3. Fatta eccezione per le attivita' svolte su aree pubbliche, qualora, alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo effettui contestualmente un nuovo trasferimento della gestione dell'attivita', ad altro soggetto o al medesimo, non e' tenuto a reintestarsi preliminarmente il titolo, ma la comunicazione di cui al comma 2 viene effettuata direttamente dal subentrante. 4. La comunicazione di cui al comma 2 non e' richiesta qualora, alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo intenda cessare l'attivita', dovendosi in tal caso presentare solo la comunicazione di cui all'art. 95. 5. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attivita', essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 12 e impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali e al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi di cui all'art. 3, comma 1. 6. La comunicazione di cui al comma 2 e' presentata al SUAP competente per territorio, prima dell'effettivo avvio dell'attivita' da parte del subentrante e comunque: a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarita' dell'esercizio; b) entro un anno dalla morte del titolare. 7. In caso di subingresso per causa di morte la comunicazione e' presentata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, oppure abbiano costituito una societa'. 8. Nei casi di cui al comma 7, qualora si tratti di attivita' relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, il subentrante ha facolta' di continuare a titolo provvisorio l'attivita'. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'art. 12, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.