Art. 91 
 
                       Affidamento di reparto 
 
  1. Il titolare dell'attivita' commerciale puo' affidare la gestione
di uno o piu' reparti, per un  periodo  di  tempo  convenuto,  ad  un
soggetto in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  11  e,  ove
richiesti,  di  cui  all'art.  12,  previa  comunicazione   al   SUAP
competente per territorio. 
  2. Il gestore e' tenuto al mantenimento dei  livelli  occupazionali
relativi al reparto di cui ha assunto la gestione e al  rispetto  dei
contratti collettivi di lavoro e dei  contratti  integrativi  di  cui
all'art. 3 comma 1. 
  3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione  di
cui al comma 1, risponde in  proprio  dell'attivita'  esercitata  dal
gestore. 
  4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un  collegamento
strutturale con l'esercizio ove il reparto e' collocato, non avere un
accesso autonomo, in modo da non costituire un esercizio  separato  e
rispettare lo stesso orario di attivita' dell'esercizio principale.