Art. 91 Affidamento di reparto 1. Il titolare dell'attivita' commerciale puo' affidare la gestione di uno o piu' reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 e, ove richiesti, di cui all'art. 12, previa comunicazione al SUAP competente per territorio. 2. Il gestore e' tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione e al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi di cui all'art. 3 comma 1. 3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attivita' esercitata dal gestore. 4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto e' collocato, non avere un accesso autonomo, in modo da non costituire un esercizio separato e rispettare lo stesso orario di attivita' dell'esercizio principale.