Art. 94 
 
Disposizioni  speciali   per   il   subingresso   nell'attivita'   di
                     distribuzione di carburanti 
 
  1. In caso di subingresso  nella  titolarita'  di  un  impianto  di
distribuzione di carburanti il SUAP competente per territorio,  entro
quindici giorni, trasmette la comunicazione di cui all'art. 90, comma
2, alla Regione e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli.