Art. 94 Disposizioni speciali per il subingresso nell'attivita' di distribuzione di carburanti 1. In caso di subingresso nella titolarita' di un impianto di distribuzione di carburanti il SUAP competente per territorio, entro quindici giorni, trasmette la comunicazione di cui all'art. 90, comma 2, alla Regione e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.