Art. 60 
 
                         Spazi per parcheggi 
 
  1. Il regolamento urbanistico-edilizia  provinciale  determina  gli
standard di parcheggio da osservare in caso di nuove costruzioni,  di
ampliamenti o di  mutamenti  di  destinazione  d'uso  di  costruzioni
esistenti, tenuto conto delle destinazioni d'uso, della  collocazione
nel  contesto  urbano  e  della  caratterizzazione  economica   della
localita'. 
  2. Sono esonerati dall'obbligo di rispetto delle  quantita'  minime
di parcheggio gli interventi negli  insediamenti  storici,  anche  di
carattere  sparso,  se  e'  dimostrata,  attraverso   una   relazione
accompagnatoria del titolo abilitativo edilizio, l'impossibilita'  di
reperire nuovi spazi. 
  3. Il regolamento deve prevedere: 
  a) l'esenzione dall'obbligo di rispettare le  quantita'  minime  di
parcheggi per le aree urbane consolidate individuate  dal  PRG  e  le
ulteriori  ipotesi  di  esenzione  quando  e'  accertata  l'oggettiva
impossibilita' di reperire gli spazi richiesti; 
  b) i casi in cui l'esenzione e' subordinata al pagamento al  comune
di una somma corrispondente al costo  di  costruzione  di  un  volume
standard di parcheggi coperti equivalente agli spazi  prescritti,  da
determinare con i criteri e le modalita'  stabiliti  dal  regolamento
urbanistico-edilizio provinciale; 
  c) le  modalita'  e  il  titolo  per  l'acquisizione  di  spazi  di
parcheggio ai fini del rispetto degli standard previsti dal comma 1; 
  d) i casi e le condizioni  in  cui  e'  ammesso  l'utilizzo  di  un
medesimo parcheggio da parte di attivita' funzionalmente diverse; 
  e) i casi in cui, previa convenzione con il  comune,  e'  possibile
l'utilizzo di parcheggi pubblici, nel rispetto degli  standard  e  se
non e' pregiudicata la funzione del parcheggio pubblico. 
  4. La dotazione di  parcheggi  per  le  attrezzature  pubbliche  di
livello provinciale, individuate dal PUP, e  per  quelle  di  livello
sovracomunale, individuate dal PTC, e' definita dal titolo  edilizio,
previo parere della struttura provinciale competente  in  materia  di
urbanistica e sulla base di uno studio prodotto dal  richiedente.  Lo
studio prova la presenza di una quantita' di  parcheggi  idonea  alle
esigenze, anche in relazione alla  presenza  di  ulteriori  parcheggi
pubblici o alla possibilita' di raggiungere  le  attrezzature  con  i
mezzi di trasporto pubblico. Il parere  della  struttura  provinciale
competente in materia  di  urbanistica  verifica  la  coerenza  dello
studio rispetto  agli  obiettivi  d'integrazione  con  i  sistemi  di
gestione del traffico e della sosta,  di  mobilita'  sostenibile,  di
limitazione  del  consumo  di  suolo  e  di  razionale  utilizzo  dei
parcheggi pubblici esistenti. Quando e' prevista in tutto o in  parte
l'utilizzazione dei parcheggi pubblici  esistenti,  il  rilascio  del
titolo edilizio e' subordinato, inoltre,  alla  stipulazione  di  una
convenzione tra il richiedente il titolo e il comune. La  convenzione
definisce le modalita' di  utilizzo  dei  parcheggi,  puo'  stabilire
anche un  concorso  ai  costi  di  gestione  del  parcheggio  e  puo'
individuare i sistemi di collegamento dal parcheggio all'attrezzatura
pubblica. 
  5. Nel caso di  mancato  rispetto  dell'obbligo  di  mantenere  gli
standard prescritti il trasgressore e' tenuto  al  pagamento  di  una
sanzione   amministrativa   pecuniaria   definita   dal   regolamento
urbanistico-edilizio provinciale, compresa  tra  un  minimo  pari  al
costo di costruzione di un  volume  standard  di  parcheggi  coperti,
determinato ai sensi  del  comma  3,  lettera  b),  equivalente  allo
standard mancante, e un massimo pari al doppio di questo costo.