Art. 60 Spazi per parcheggi 1. Il regolamento urbanistico-edilizia provinciale determina gli standard di parcheggio da osservare in caso di nuove costruzioni, di ampliamenti o di mutamenti di destinazione d'uso di costruzioni esistenti, tenuto conto delle destinazioni d'uso, della collocazione nel contesto urbano e della caratterizzazione economica della localita'. 2. Sono esonerati dall'obbligo di rispetto delle quantita' minime di parcheggio gli interventi negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, se e' dimostrata, attraverso una relazione accompagnatoria del titolo abilitativo edilizio, l'impossibilita' di reperire nuovi spazi. 3. Il regolamento deve prevedere: a) l'esenzione dall'obbligo di rispettare le quantita' minime di parcheggi per le aree urbane consolidate individuate dal PRG e le ulteriori ipotesi di esenzione quando e' accertata l'oggettiva impossibilita' di reperire gli spazi richiesti; b) i casi in cui l'esenzione e' subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti, da determinare con i criteri e le modalita' stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale; c) le modalita' e il titolo per l'acquisizione di spazi di parcheggio ai fini del rispetto degli standard previsti dal comma 1; d) i casi e le condizioni in cui e' ammesso l'utilizzo di un medesimo parcheggio da parte di attivita' funzionalmente diverse; e) i casi in cui, previa convenzione con il comune, e' possibile l'utilizzo di parcheggi pubblici, nel rispetto degli standard e se non e' pregiudicata la funzione del parcheggio pubblico. 4. La dotazione di parcheggi per le attrezzature pubbliche di livello provinciale, individuate dal PUP, e per quelle di livello sovracomunale, individuate dal PTC, e' definita dal titolo edilizio, previo parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e sulla base di uno studio prodotto dal richiedente. Lo studio prova la presenza di una quantita' di parcheggi idonea alle esigenze, anche in relazione alla presenza di ulteriori parcheggi pubblici o alla possibilita' di raggiungere le attrezzature con i mezzi di trasporto pubblico. Il parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica verifica la coerenza dello studio rispetto agli obiettivi d'integrazione con i sistemi di gestione del traffico e della sosta, di mobilita' sostenibile, di limitazione del consumo di suolo e di razionale utilizzo dei parcheggi pubblici esistenti. Quando e' prevista in tutto o in parte l'utilizzazione dei parcheggi pubblici esistenti, il rilascio del titolo edilizio e' subordinato, inoltre, alla stipulazione di una convenzione tra il richiedente il titolo e il comune. La convenzione definisce le modalita' di utilizzo dei parcheggi, puo' stabilire anche un concorso ai costi di gestione del parcheggio e puo' individuare i sistemi di collegamento dal parcheggio all'attrezzatura pubblica. 5. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di mantenere gli standard prescritti il trasgressore e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria definita dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, compresa tra un minimo pari al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti, determinato ai sensi del comma 3, lettera b), equivalente allo standard mancante, e un massimo pari al doppio di questo costo.