Art. 68 Procedimento di rilascio dell'autorizzazione per le opere di competenza statale, regionale o provinciale 1. Il rilascio dell'autorizzazione riguardante opere pubbliche di spettanza dello Stato o della regione spetta alla giunta provinciale, sentita la sottocommissione della CUP. I relativi provvedimenti sono emessi d'intesa con le amministrazioni interessate. 2. Per le opere pubbliche di competenza della Provincia l'autorizzazione paesaggistica e' rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia entro il termine di sessanta giorni dalla domanda.