Art. 68 
 
Procedimento  di  rilascio  dell'autorizzazione  per  le   opere   di
             competenza statale, regionale o provinciale 
 
  1. Il rilascio dell'autorizzazione riguardante opere  pubbliche  di
spettanza dello Stato o della regione spetta alla giunta provinciale,
sentita la sottocommissione della CUP. I relativi provvedimenti  sono
emessi d'intesa con le amministrazioni interessate. 
  2.  Per  le  opere  pubbliche   di   competenza   della   Provincia
l'autorizzazione  paesaggistica   e'   rilasciata   dalla   struttura
provinciale competente in materia entro il termine di sessanta giorni
dalla domanda.