Art. 107 Divieto di introduzione di nuove merci durante le vendite di liquidazione 1. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione e' vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attivita' commerciale in liquidazione. 2. Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.