Art. 107 
 
               Divieto di introduzione di nuove merci 
                 durante le vendite di liquidazione 
 
  1.  Durante  il  periodo  in  cui  vengono  effettuate  vendite  di
liquidazione e' vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di sua
pertinenza   ulteriori   merci   del   genere   di   quelle   oggetto
dell'attivita' commerciale in liquidazione. 
  2. Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda sia le  merci
acquistate che quelle concesse in conto deposito.