Art. 5.
                          Registri comunali
    1.  Al  fine  di perseguire le finalita' e i principi di cui alla
presente  legge,  i comuni possono prevedere l'istituzione di registi
comunali delle associazioni di promozione sociale.
    2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell'ente
locale,  d'ufficio  le associazioni iscritte nei registri regionale e
provinciali  che  hanno  sede nel territorio comunale o vi operano in
modo  continuato  da  almeno un anno e, su richiesta, le associazioni
che,   non  essendo  iscritte  in  detti  registri,  hanno  sede  nel
territorio  comunale  e  sono  in  possesso dei requisiti di cui agli
articoli 2 e 3.
    3.  Le  associazioni  iscritte  unicamente  nei registri comunali
acquisiscono titolo a:
      a) accedere   a  contributi  erogati  dai  comuni  titolari  de
registri;
      b) accedere a rapporti convenzionali con gli stessi comuni, nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13;
      c) accedere   all'assegnazione   di  spazi  e  attrezzature  di
proprieta'  dei  medesimi  comuni,  cosi'  come previsto dall'art. 8,
comma 3;
      d) accedere  alla  riduzione  dei  tributi  locali  nelle forme
previste dall'art.15.
    4.  I  comuni  possono  stipulare convenzioni con le associazioni
iscritte nei registri nel rispetto delle procedure e delle condizioni
di cui all'art. 12, commi 2 e 3.