Art. 5. Registri comunali 1. Al fine di perseguire le finalita' e i principi di cui alla presente legge, i comuni possono prevedere l'istituzione di registi comunali delle associazioni di promozione sociale. 2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell'ente locale, d'ufficio le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato da almeno un anno e, su richiesta, le associazioni che, non essendo iscritte in detti registri, hanno sede nel territorio comunale e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3. 3. Le associazioni iscritte unicamente nei registri comunali acquisiscono titolo a: a) accedere a contributi erogati dai comuni titolari de registri; b) accedere a rapporti convenzionali con gli stessi comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13; c) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprieta' dei medesimi comuni, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 3; d) accedere alla riduzione dei tributi locali nelle forme previste dall'art.15. 4. I comuni possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte nei registri nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui all'art. 12, commi 2 e 3.