Art. 11.
  Vigilanza, sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio

    1. Nel  caso  di  violazione delle norme della presente legge, la
Regione  diffida  il  soggetto autorizzato all'esercizio a provvedere
alla regolarizzazione entro il termine massimo di novanta giorni.
    2. La  Regione, qualora sia decorso inutilmente il termine di cui
al comma 1, ordina la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e
la  chiusura della struttura fino a quando non siano rimosse le cause
che hanno determinato il provvedimento. La riapertura della struttura
e la ripresa dell'esercizio devono essere appositamente autorizzate.
    3. Nel  caso  di  gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi
disfunzioni    assistenziali,    la   Regione   dispone   la   revoca
dell'autorizzazione all'esercizio.