Art. 11. Vigilanza, sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio 1. Nel caso di violazione delle norme della presente legge, la Regione diffida il soggetto autorizzato all'esercizio a provvedere alla regolarizzazione entro il termine massimo di novanta giorni. 2. La Regione, qualora sia decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ordina la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e la chiusura della struttura fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. La riapertura della struttura e la ripresa dell'esercizio devono essere appositamente autorizzate. 3. Nel caso di gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi disfunzioni assistenziali, la Regione dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.