Art. 12.
                           S a n z i o n i
    1. L'esercizio  di  attivita' sanitaria e socio-sanitaria diversa
da   quella   autorizzata  comporta  l'irrogazione  di  una  sanzione
amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 5.000,00
e un massimo di euro 50.000,00 il divieto di esercizio della medesima
attivita' sanitaria, nonche' l'impossibilita' di presentare richiesta
di autorizzazione all'esercizio della stessa attivita' per un periodo
di due anni.
    2. L'esercizio   di  attivita'  sanitaria  e  socio-sanitaria  in
carenza  di  titolo autorizzatorio da parte di una struttura soggetta
ad    autorizzazione   comporta   l'irrogazione   di   una   sanzione
amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 6.000,00
ed  un  massimo  di  euro  60.000,00  nonche'  l'immediata cessazione
dell'esercizio e la chiusura della struttura.
    3. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1
e  2  e'  effettuata,  ai  sensi  dell'Art. 208 della legge regionale
6 agosto  1999,  n.  14,  (Organizzazione  delle  funzioni  a livello
regionale   e   locale   per   la   realizzazione  del  decentramento
amministrativo)   secondo   le  disposizioni  della  legge  regionale
5 luglio  1994,  n.  30  (Disciplina delle sanzioni amministrative di
competenza regionale) e successive modifiche.