Art. 12. S a n z i o n i 1. L'esercizio di attivita' sanitaria e socio-sanitaria diversa da quella autorizzata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 50.000,00 il divieto di esercizio della medesima attivita' sanitaria, nonche' l'impossibilita' di presentare richiesta di autorizzazione all'esercizio della stessa attivita' per un periodo di due anni. 2. L'esercizio di attivita' sanitaria e socio-sanitaria in carenza di titolo autorizzatorio da parte di una struttura soggetta ad autorizzazione comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 6.000,00 ed un massimo di euro 60.000,00 nonche' l'immediata cessazione dell'esercizio e la chiusura della struttura. 3. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata, ai sensi dell'Art. 208 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) secondo le disposizioni della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.