Art. 9.
       Cessione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio

    1. L'autorizzazione   all'esercizio  puo'  essere  ceduta  previa
verifica  della  permanenza  dei  requisiti  ai  sensi dell'Art. 10 e
previo  assenso  della  Regione  che, provvede alla relativa voltura,
solo a seguito di trasferimento, in qualsiasi forma, della proprieta'
della  struttura  o  della  concessione  in godimento della struttura
stessa ad un soggetto diverso da quello autorizzato.
    2. In caso di decesso della persona fisica autorizzata, gli eredi
hanno  facolta'  di  continuare  l'esercizio  dell'attivita'  per  un
periodo non superiore a un anno dal decesso, entro il quale gli eredi
stessi  possono  cedere  a  terzi l'autorizzazione all'esercizio, nel
rispetto  di  quanto  previsto al comma 1, o chiedere alla Regione di
provvedere alla voltura a loro favore.
    3. L'autorizzazione all'esercizio decade nei casi di:
      a) estinzione della persona giuridica autorizzata;
      b) rinuncia del soggetto autorizzato;
      c) provvedimenti    definitivi    sanzionatori   dell'autorita'
giudiziaria;
      d) cessione   dell'autorizzazione   all'esercizio  in  mancanza
dell'assenso  regionale di cui al comma 1 ovvero dell'inutile decorso
del periodo di cui al comma 2;
      e) mancato  inizio  dell'attivita' entro il termine di sei mesi
dal  rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio,  prorogabile dalla
Regione una sola volta per gravi motivi rappresentati dal titolare.