Art. 9. Cessione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio 1. L'autorizzazione all'esercizio puo' essere ceduta previa verifica della permanenza dei requisiti ai sensi dell'Art. 10 e previo assenso della Regione che, provvede alla relativa voltura, solo a seguito di trasferimento, in qualsiasi forma, della proprieta' della struttura o della concessione in godimento della struttura stessa ad un soggetto diverso da quello autorizzato. 2. In caso di decesso della persona fisica autorizzata, gli eredi hanno facolta' di continuare l'esercizio dell'attivita' per un periodo non superiore a un anno dal decesso, entro il quale gli eredi stessi possono cedere a terzi l'autorizzazione all'esercizio, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, o chiedere alla Regione di provvedere alla voltura a loro favore. 3. L'autorizzazione all'esercizio decade nei casi di: a) estinzione della persona giuridica autorizzata; b) rinuncia del soggetto autorizzato; c) provvedimenti definitivi sanzionatori dell'autorita' giudiziaria; d) cessione dell'autorizzazione all'esercizio in mancanza dell'assenso regionale di cui al comma 1 ovvero dell'inutile decorso del periodo di cui al comma 2; e) mancato inizio dell'attivita' entro il termine di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, prorogabile dalla Regione una sola volta per gravi motivi rappresentati dal titolare.