Art. 5. Obbligo di riconoscimento 1. Sono soggetti a riconoscimento con le modalita' di cui all'Art. 7: a) gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'allegato III del regolamento (CE) 853/2004, salvo quanto previsto dall'Art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento; b) gli esercizi di commercio al dettaglio che effettuano operazioni allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti e tale attivita' costituisce attivita' prevalente in termini di volumi, comprese le attivita' commerciali che vendono per contanti solo a dettaglianti, con emissione immediata di fattura e consegna diretta della merce, quali cash and carry, ed i laboratori centralizzati della grande distribuzione la cui finalita' principale non e' la fornitura diretta di alimenti al consumatore finale. 2. Gli stabilimenti di cui al comma 1, lettera b) gia' in attivita' alla data del 1° gennaio 2006 devono essere riconosciuti entro il 31 dicembre 2007.