Art. 5.
                      Obbligo di riconoscimento
    1.  Sono  soggetti  a  riconoscimento  con  le  modalita'  di cui
all'Art. 7:
      a) gli  stabilimenti  che  trattano prodotti di origine animale
per  i  quali  sono previsti requisiti ai sensi dell'allegato III del
regolamento   (CE)  853/2004,  salvo  quanto  previsto  dall'Art.  1,
paragrafo 2 del citato regolamento;
      b) gli  esercizi  di  commercio  al  dettaglio  che  effettuano
operazioni allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri
stabilimenti  e  tale  attivita'  costituisce attivita' prevalente in
termini  di volumi, comprese le attivita' commerciali che vendono per
contanti  solo  a  dettaglianti, con emissione immediata di fattura e
consegna  diretta  della merce, quali cash and carry, ed i laboratori
centralizzati  della grande distribuzione la cui finalita' principale
non e' la fornitura diretta di alimenti al consumatore finale.
    2.  Gli  stabilimenti  di  cui  al  comma 1,  lettera b)  gia' in
attivita'  alla  data  del 1° gennaio 2006 devono essere riconosciuti
entro il 31 dicembre 2007.