Art. 6. Modalita' di riconoscimento 1. Il riconoscimento e' effettuato con provvedimento del comune e costituisce condizione necessaria per l'inizio dell'attivita'. 2. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato dal comune dove e' situata la sede operativa dello stabilimento entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previo parere favorevole dell'azienda U.S.L. ed a seguito della comunicazione del numero di identificazione dello stabilimento da parte della Regione. 3. Il numero di identificazione e' unico per ogni stabilimento; nei casi di cui all'Art. 8, comma 5, il provvedimento di conferma del riconoscimento mantiene il numero del provvedimento condizionato.