Art. 7.
                     Procedura di riconoscimento
    1.  I  titolari  degli  stabilimenti di cui all'Art. 5 presentano
domanda  di riconoscimento in originale ed in copia al comune dove e'
situata  la  sede  operativa,  allegando  la  documentazione  di  cui
all'allegato  A della deliberazione della giunta regionale n. 371 del
15 aprile  2002 (Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra
Regione  Toscana  ed ANCI-Federsanita' relativo alle procedure per il
rilascio   di   autorizzazioni   e/o   riconoscimenti  comunitari  di
competenza dei comuni).
    2.  Il comune trasmette la copia della domanda all'azienda U.S.L.
ai fini dell'ispezione preventiva dello stabilimento.
    3.  L'azienda  U.S.L.  verifica  la  domanda  e la documentazione
allegata  ed  effettua un sopralluogo ispettivo al fine di verificare
la   rispondenza   dello   stabilimento  ai  requisiti  previsti  dal
regolamento (CE) 853/2004, esprimendo un parere vincolante.
    4.  In caso di parere favorevole, l'azienda U.S.L. trasmette alla
Regione  il  modello  per  l'identificazione  dello  stabilimento; la
Regione  attribuisce il numero di identificazione allo stabilimento e
ne da' comunicazione all'azienda USL.
    5.  L'azienda  USL,  acquisito il numero di identificazione dello
stabilimento, trasmette al comune il parere relativo al sopralluogo e
la comunicazione di attribuzione del numero di identificazione.
    6.   Il   comune,   acquisito   il   parere   ed   il  numero  di
identificazione,   adotta   il   provvedimento   di   riconoscimento,
provvedendo  a  notificarlo in originale al richiedente e ad inviarlo
in copia alla Regione e all'azienda USL.
    7.  I  titolari  di  stabilimenti gia' riconosciuti che intendono
variare   titolarita'   o   ragione   sociale,  effettuare  modifiche
strutturali  e/o  impiantistiche,  variare  la tipologia produttiva o
avviare un'attivita' diversa da quella riconosciuta, devono inoltrare
al   comune   una  domanda  di  aggiornamento  del  provvedimento  di
riconoscimento, per la quale si procede come indicato ai commi da 2 a
6 ed all'allegato A della legge della giunta regionale n. 371 /2002.