Art. 7. Procedura di riconoscimento 1. I titolari degli stabilimenti di cui all'Art. 5 presentano domanda di riconoscimento in originale ed in copia al comune dove e' situata la sede operativa, allegando la documentazione di cui all'allegato A della deliberazione della giunta regionale n. 371 del 15 aprile 2002 (Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Toscana ed ANCI-Federsanita' relativo alle procedure per il rilascio di autorizzazioni e/o riconoscimenti comunitari di competenza dei comuni). 2. Il comune trasmette la copia della domanda all'azienda U.S.L. ai fini dell'ispezione preventiva dello stabilimento. 3. L'azienda U.S.L. verifica la domanda e la documentazione allegata ed effettua un sopralluogo ispettivo al fine di verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti previsti dal regolamento (CE) 853/2004, esprimendo un parere vincolante. 4. In caso di parere favorevole, l'azienda U.S.L. trasmette alla Regione il modello per l'identificazione dello stabilimento; la Regione attribuisce il numero di identificazione allo stabilimento e ne da' comunicazione all'azienda USL. 5. L'azienda USL, acquisito il numero di identificazione dello stabilimento, trasmette al comune il parere relativo al sopralluogo e la comunicazione di attribuzione del numero di identificazione. 6. Il comune, acquisito il parere ed il numero di identificazione, adotta il provvedimento di riconoscimento, provvedendo a notificarlo in originale al richiedente e ad inviarlo in copia alla Regione e all'azienda USL. 7. I titolari di stabilimenti gia' riconosciuti che intendono variare titolarita' o ragione sociale, effettuare modifiche strutturali e/o impiantistiche, variare la tipologia produttiva o avviare un'attivita' diversa da quella riconosciuta, devono inoltrare al comune una domanda di aggiornamento del provvedimento di riconoscimento, per la quale si procede come indicato ai commi da 2 a 6 ed all'allegato A della legge della giunta regionale n. 371 /2002.