Art. 8. Riconoscimento condizionato 1. Qualora, a seguito dell'ispezione di cui all'Art. 7, comma 3, l'azienda U.S.L. accerti che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti generali e specifici necessari a garantire l'igiene dei prodotti trattati ai sensi del regolamento (CE) 853/2004, ma e' carente di altri requisiti previsti dalla legislazione alimentare, trasmette al comune il parere che attesta tale carenza ed il numero di identificazione dello stabilimento acquisito ai sensi dell'Art. 7, comma 4. 2. Il comune, acquisito il parere ed il numero di identificazione, adotta un provvedimento di riconoscimento condizionato, provvedendo a notificarlo in originale al richiedente e ad inviarlo in copia alla Regione e all'azienda USL. 3. Il riconoscimento condizionato e' valido per un periodo di massimo tre mesi, nel corso del quale lo stabilimento puo' svolgere la propria attivita', ma viene sottoposto a nuova ispezione. 4. Qualora, in esito alla nuova ispezione, i requisiti carenti risultino non ancora soddisfatti, l'azienda U.S.L. invia al comune una proposta di proroga del riconoscimento condizionato per un periodo di tre mesi, nel corso del quale procede ad ulteriore ispezione. La proroga e' comunicata dal comune all'interessato, alla Regione ed all'azienda USL. 5. Qualora l'ulteriore ispezione di cui al comma 4 abbia esito favorevole, l'azienda U.S.L. invia al comune il relativo parere; il comune adotta un provvedimento di conferma del riconoscimento, provvedendo a notificarlo in originale al richiedente e ad inviarlo in copia alla Regione e all'azienda USL. 6. Qualora l'ulteriore ispezione di cui al comma 4 abbia esito negativo, l'azienda U.S.L. trasmette al comune ed alla Regione il relativo parere; il comune adotta e notifica all'interessato un provvedimento con il quale inibisce la prosecuzione dell'attivita' dalla data di scadenza del periodo di proroga e ne invia copia alla Regione e all'azienda USL.