Art. 9.
                          Norma transitoria
    1. I titolari degli stabilimenti di macellazione e sezionamento a
capacita'  limitata  autorizzati  ai  sensi  degli articoli 5 e 6 del
decreto   legislativo  18  aprile  1994,  n.  286  (Attuazione  delle
direttive  91/497/CEE  e  91/498/CEE concernenti problemi sanitari in
materia  di  produzione  ed immissione sul mercato di carni fresche),
dell'Art.  13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 495 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva
92/116/CEE  che  modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi
sanitari  in  materia di produzione e immissione sul mercato di carni
fresche  di  volatili  da cortile) e del decreto del Presidente della
Repubblica  30 dicembre  1992,  n.  559 (Regolamento per l'attuazione
della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia
in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e
di  selvaggina  d'allevamento), nonche' i titolari degli stabilimenti
di  macellazione  in  deroga,  ai  sensi  dell'Art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 559/1992 e dell'Art. 4 del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 495/1997, possono presentare domanda
di riconoscimento entro e non oltre il 30 giugno 2009.
    2.  I  titolari  degli  stabilimenti  di  cui  al comma 1 che non
presentano  domanda  di riconoscimento possono proseguire l'attivita'
fino al 31 dicembre 2009, cessando di operare e di immettere prodotti
sul mercato a partire dal 1° gennaio 2010.