Art. 9. Norma transitoria 1. I titolari degli stabilimenti di macellazione e sezionamento a capacita' limitata autorizzati ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 (Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche), dell'Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile) e del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento), nonche' i titolari degli stabilimenti di macellazione in deroga, ai sensi dell'Art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992 e dell'Art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997, possono presentare domanda di riconoscimento entro e non oltre il 30 giugno 2009. 2. I titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 che non presentano domanda di riconoscimento possono proseguire l'attivita' fino al 31 dicembre 2009, cessando di operare e di immettere prodotti sul mercato a partire dal 1° gennaio 2010.