Art. 4. Quadro strategico di valorizzazione 1. I comuni, anche in forma associata e con il concorso dei cittadini, delle associazioni di categoria degli operatori economici, dei portatori di interessi collettivi e delle istituzioni pubbliche o di interesse pubblico, redigono il quadro strategico di valorizzazione dei centri storici e delle altre parti di tessuto urbano contigue che con essi si relazionano, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3. 2. La redazione e l'approvazione del quadro strategico e' obbligatoria solo per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti o con il centro storico di estensione superiore a quattordici ettari di superficie territoriale. 3. Il quadro strategico, redatto secondo le linee guida approvate dalla giunta regionale, contiene, in particolare: a) l'analisi delle criticita' e delle potenzialita' di sviluppo del centro storico; b) l'indicazione del ruolo che il centro storico puo' svolgere nel proprio contesto territoriale mediante l'insediamento e lo sviluppo di attivita' e funzioni con esso coerenti e compatibili; c) l'indicazione delle azioni strategiche a carattere pluriennale e la sequenza temporale di realizzazione delle stesse, con le relative motivazioni, nonche' degli strumenti anche di carattere urbanistico da utilizzare; d) gli interventi concreti che si intendono attivare; e) le procedure e le modalita' per verificare lo stato di attuazione degli interventi di cui alla lettera d), mediante un apposito monitoraggio; f) il piano economico e finanziario; g) i programmi di formazione professionale per operatori del commercio, turismo, servizi e artigianato; h) i programmi, piani e progetti di promozione e sviluppo di centri commerciali naturali, centri polifunzionali di servizi e attivita' di prossimita', nonche' le eventuali deroghe di cui all'art. 5, comma 1, lettera b); i) la qualificazione della segnaletica toponomastica, turistica, commerciale, di pubblica utilita' e dei servizi nonche' della cartellonistica pubblicitaria, secondo i criteri e gli indirizzi della deliberazione della giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420 (disciplina interventi recupero patrimonio edilizio esistente, art. 45, comma 1, lettera b), della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (norme per l'attivita' edilizia) con il repertorio dei tipi e elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale), allegato A), capo VI; l) l'elenco dei beni di interesse pubblico di valore culturale di portata storica e di valore ambientale; m) l'indicazione degli strumenti di carattere normativo, procedurale amministrativo, partecipativo, organizzativo e gestionale necessari per l'attuazione del quadro strategico. 4. Il quadro strategico e' approvato dal comune ed e' sottoposto a verifica con modalita' e frequenza stabilite dal comune stesso. 5. Il comune ed i soggetti indicati al comma 1, con riferimento alle scelte e previsioni contenute nel quadro strategico che richiedono azioni integrate e coordinate, concludono accordi o protocolli d'intesa, anche con valenza contrattuale. 6. La Regione concorre al finanziamento della redazione dei quadri strategici di valorizzazione, alla elaborazione di studi, di ricerche sui centri storici, all'attuazione delle azioni strategiche di cui al comma 3, lettera c), mediante le risorse previste all'art. 30 nonche' tramite il finanziamento di iniziative di promozione coerenti con i quadri strategici.