Art. 4.
                 Quadro strategico di valorizzazione

   1.  I  comuni,  anche  in  forma  associata  e con il concorso dei
cittadini, delle associazioni di categoria degli operatori economici,
dei portatori di interessi collettivi e delle istituzioni pubbliche o
di   interesse   pubblico,   redigono   il   quadro   strategico   di
valorizzazione  dei  centri  storici  e  delle altre parti di tessuto
urbano  contigue  che  con  essi si relazionano, per il conseguimento
degli obiettivi di cui all'art. 3.
   2.   La  redazione  e  l'approvazione  del  quadro  strategico  e'
obbligatoria  solo per i comuni con popolazione superiore a diecimila
abitanti   o   con  il  centro  storico  di  estensione  superiore  a
quattordici ettari di superficie territoriale.
   3.  Il quadro strategico, redatto secondo le linee guida approvate
dalla giunta regionale, contiene, in particolare:
    a)  l'analisi  delle criticita' e delle potenzialita' di sviluppo
del centro storico;
    b)  l'indicazione  del  ruolo che il centro storico puo' svolgere
nel  proprio  contesto  territoriale  mediante  l'insediamento  e  lo
sviluppo di attivita' e funzioni con esso coerenti e compatibili;
    c) l'indicazione delle azioni strategiche a carattere pluriennale
e  la  sequenza  temporale  di  realizzazione  delle  stesse,  con le
relative  motivazioni,  nonche'  degli  strumenti  anche di carattere
urbanistico da utilizzare;
    d) gli interventi concreti che si intendono attivare;
    e)  le  procedure  e  le  modalita'  per  verificare  lo stato di
attuazione  degli  interventi  di  cui  alla  lettera d), mediante un
apposito monitoraggio;
    f) il piano economico e finanziario;
    g)  i  programmi  di  formazione  professionale per operatori del
commercio, turismo, servizi e artigianato;
    h)  i  programmi,  piani  e  progetti di promozione e sviluppo di
centri  commerciali  naturali,  centri  polifunzionali  di  servizi e
attivita'  di  prossimita',  nonche'  le  eventuali  deroghe  di  cui
all'art. 5, comma 1, lettera b);
    i)  la qualificazione della segnaletica toponomastica, turistica,
commerciale,  di  pubblica  utilita'  e  dei  servizi  nonche'  della
cartellonistica  pubblicitaria,  secondo  i  criteri  e gli indirizzi
della  deliberazione  della  giunta  regionale  19 marzo 2007, n. 420
(disciplina  interventi  recupero patrimonio edilizio esistente, art.
45, comma 1, lettera b), della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1
(norme  per  l'attivita'  edilizia)  con  il  repertorio  dei  tipi e
elementi  ricorrenti  nell'edilizia  tradizionale), allegato A), capo
VI;
    l) l'elenco dei beni di interesse pubblico di valore culturale di
portata storica e di valore ambientale;
    m)   l'indicazione   degli   strumenti  di  carattere  normativo,
procedurale amministrativo, partecipativo, organizzativo e gestionale
necessari per l'attuazione del quadro strategico.
   4. Il quadro strategico e' approvato dal comune ed e' sottoposto a
verifica con modalita' e frequenza stabilite dal comune stesso.
   5.  Il  comune  ed i soggetti indicati al comma 1, con riferimento
alle   scelte  e  previsioni  contenute  nel  quadro  strategico  che
richiedono  azioni  integrate  e  coordinate,  concludono  accordi  o
protocolli d'intesa, anche con valenza contrattuale.
   6. La Regione concorre al finanziamento della redazione dei quadri
strategici di valorizzazione, alla elaborazione di studi, di ricerche
sui centri storici, all'attuazione delle azioni strategiche di cui al
comma 3, lettera c), mediante le risorse previste all'art. 30 nonche'
tramite  il  finanziamento di iniziative di promozione coerenti con i
quadri strategici.