Art. 5.
             Misure incentivanti le attivita' economiche

   1. All'interno del centro storico e dell'ARP:
    a) e' consentito lo svolgimento congiunto di attivita' economiche
e   di   servizi  di  particolare  interesse  per  la  collettivita',
eventualmente in convenzione con soggetti pubblici e privati;
    b)  nei  comuni delle classi I, II e III di cui all'art. 3, comma
1,  della  legge  regionale  n.  24/1999,  il  quadro  strategico  di
valorizzazione puo' prevedere l'insediamento e l'ampliamento di medie
superfici  di  vendita,  in deroga agli articoli 19, comma 5-bis e 20
della legge regionale n. 24/1999, purche' siano comunque rispettati i
limiti dimensionali massimi previsti dalla legge medesima per il tipo
di   media   struttura  interessata,  in  relazione  alla  classe  di
appartenenza del comune;
    c)  i  comuni rilasciano una tantum ai titolari di autorizzazione
per  l'esercizio  di  somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  e
bevande, di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge
25    agosto    1991,   n.   287   (aggiornamento   della   normativa
sull'insediamento    e   sull'attivita'   dei   pubblici   esercizi),
un'ulteriore  autorizzazione,  diversa da quella posseduta, in deroga
ai  parametri  numerici  di  cui  all'art. 3 della legge medesima. La
richiesta  di  nuova  autorizzazione deve essere presentata entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge;
    d)  per  la  costituzione  di  esercizi  multisettoriali i comuni
rilasciano  un'autorizzazione  per l'esercizio di somministrazione al
pubblico  di  alimenti  e bevande, in deroga ai parametri numerici di
cui all'art. 3 della legge n. 287/1991.
   2. Le autorizzazioni di cui al comma 1:
    a)  sono  rilasciate  nel  rispetto della normativa in materia di
igiene, sanita' e sicurezza;
    b)  non  sono  trasferibili  al  di  fuori  del  centro storico o
dell'ARP.
   3.  La  Regione  concorre  alla  promozione  di programmi, piani e
progetti  di  sviluppo  concernenti  i centri commerciali naturali, i
centri polifunzionali di servizi e le attivita' di prossimita' di cui
all'art.  10, comma 5-bis, cosi' come aggiunto dalla presente legge e
all'art.  24,  commi  3  e  7-bis, cosi' come aggiunto dalla presente
legge,  della  legge regionale n. 24/1999, mediante l'assegnazione di
apposite risorse.
   4.   I   proprietari   di  unita'  immobiliari  recuperate  con  i
finanziamenti della presente legge destinate ad attivita' economiche,
commerciali,  artigianali,  turistiche,  professionali e per servizi,
necessarie  ai  residenti dei centri storici, stipulano con il comune
una convenzione che disciplina, per otto anni, il canone di locazione
di  tali  unita' immobiliari, sulla base di apposita convenzione tipo
approvata dalla giunta regionale.