Art. 5. Misure incentivanti le attivita' economiche 1. All'interno del centro storico e dell'ARP: a) e' consentito lo svolgimento congiunto di attivita' economiche e di servizi di particolare interesse per la collettivita', eventualmente in convenzione con soggetti pubblici e privati; b) nei comuni delle classi I, II e III di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 24/1999, il quadro strategico di valorizzazione puo' prevedere l'insediamento e l'ampliamento di medie superfici di vendita, in deroga agli articoli 19, comma 5-bis e 20 della legge regionale n. 24/1999, purche' siano comunque rispettati i limiti dimensionali massimi previsti dalla legge medesima per il tipo di media struttura interessata, in relazione alla classe di appartenenza del comune; c) i comuni rilasciano una tantum ai titolari di autorizzazione per l'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi), un'ulteriore autorizzazione, diversa da quella posseduta, in deroga ai parametri numerici di cui all'art. 3 della legge medesima. La richiesta di nuova autorizzazione deve essere presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; d) per la costituzione di esercizi multisettoriali i comuni rilasciano un'autorizzazione per l'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in deroga ai parametri numerici di cui all'art. 3 della legge n. 287/1991. 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1: a) sono rilasciate nel rispetto della normativa in materia di igiene, sanita' e sicurezza; b) non sono trasferibili al di fuori del centro storico o dell'ARP. 3. La Regione concorre alla promozione di programmi, piani e progetti di sviluppo concernenti i centri commerciali naturali, i centri polifunzionali di servizi e le attivita' di prossimita' di cui all'art. 10, comma 5-bis, cosi' come aggiunto dalla presente legge e all'art. 24, commi 3 e 7-bis, cosi' come aggiunto dalla presente legge, della legge regionale n. 24/1999, mediante l'assegnazione di apposite risorse. 4. I proprietari di unita' immobiliari recuperate con i finanziamenti della presente legge destinate ad attivita' economiche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e per servizi, necessarie ai residenti dei centri storici, stipulano con il comune una convenzione che disciplina, per otto anni, il canone di locazione di tali unita' immobiliari, sulla base di apposita convenzione tipo approvata dalla giunta regionale.