Art. 4 
 
                           Programmazione 
 
    1. Nell'ambito del ciclo di gestione della  performance  la  fase
della programmazione si sviluppa attraverso: 
    a)  il  programma  pluriennale   dell'intera   legislatura,   con
eventuali aggiornamenti annuali, redatto dal Presidente della Regione
con lo scopo di indicare i contenuti fondamentali  dell'attivita'  di
Governo e le principali politiche dell'amministrazione; 
    b) la direttiva annuale recante l'individuazione degli  indirizzi
strategici di carattere  generale,  con  specifico  riferimento  agli
obiettivi intersettoriali,  adottata  dal  Presidente  della  Regione
entro il mese di settembre dell'anno precedente; 
    c) il piano triennale della performance, aggiornato  annualmente,
ovvero  un  documento  unico  programmatico,  contenente   anche   le
direttive  annuali  assessoriali,  adottato  dal   Presidente   della
Regione. Il Piano della  performance,  che  deve  essere  redatto  in
coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria
e di bilancio, provvede ad individuare gli indirizzi e gli  obiettivi
strategici ed i connessi  obiettivi  operativi.  Con  riferimento  ai
predetti  obiettivi  il  Piano  definisce  le  risorse  assegnate  ai
responsabili, gli indicatori per  la  misurazione  e  la  valutazione
della performance ed i tempi cui gli indicatori vanno  riferiti.  Gli
obiettivi sono definiti ai sensi dell'art. 5 del decreto  legislativo
27 ottobre 2009, n. 150. 
    2. Il  Piano  recepisce  i  programmi  redatti  da  ciascun  ramo
dell'amministrazione ed e' articolato sui seguenti livelli: 
    obiettivi  intersettoriali  (strategici),  di  raccordo  tra   le
politiche intraprese dai diversi assessorati; 
    obiettivi  settoriali  (strategici),  riguardanti  le   politiche
intraprese da ogni singolo assessorato; 
    obiettivi operativi, descrittivi  del  modo  in  cui  un  singolo
dipartimento concorre al perseguimento  di  corrispondenti  obiettivi
strategici dell'assessorato; 
    azioni,   consistenti,   per   ciascun    obiettivo    operativo,
nell'esplicitazione  di  risorse,  responsabilita',   indicatori   di
performance e tempi. 
    3. Il procedimento di adozione del Piano si conclude entro il  31
gennaio di ogni anno.  Al  fine  di  garantirne  il  coordinamento  e
l'uniformita', il Piano e' formalmente adottato dal Presidente  della
Regione dopo aver acquisito i piani che ciascun assessore  regionale,
entro il 31 dicembre, ha elaborato in base  alle  proposte  pervenute
dai dirigenti preposti  ai  dipartimenti  e/o  strutture  equiparate.
Nell'ambito dei dipartimenti e/o strutture equiparate le procedure di
programmazione  delle  articolazioni  intermedie   e   delle   unita'
operative vengono avviate nel mese di settembre. 
    4. Il  Presidente,  prima  dell'adozione,  verifica,  avvalendosi
degli  uffici  di  Gabinetto,  cui  sono  affidate  le  funzioni   di
programmazione e monitoraggio  ai  sensi  dell'art.  6  del  presente
regolamento, la coerenza di ciascun piano assessoriale rispetto  alla
direttiva   annuale   e   provvede   all'acquisizione   del    parere
dell'Organismo indipendente di valutazione di cui al successivo  art.
11. 
    5. Eventuali variazioni durante  l'esercizio  degli  obiettivi  e
degli indicatori della performance organizzativa e  individuale  sono
tempestivamente inserite, in raccordo  con  i  dirigenti  di  vertice
interessati, all'interno del Piano della performance. 
    6. La ritardata formulazione da parte dei  dirigenti  di  vertice
delle proposte di competenza, propedeutiche  all'adozione  del  Piano
della performance, e'  valutata  agli  effetti  della  determinazione
della  retribuzione   di   risultato,   per   omissione   o   inerzia
nell'adempimento dei propri compiti; non e' erogata  la  retribuzione
di risultato ai  dirigenti  di  vertice  che  abbiano  concorso  alla
mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia  nell'adempimento
dei propri compiti. In ipotesi di mancata adozione  del  Piano  della
performance  l'amministrazione  regionale  non  puo'   procedere   ad
assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di  consulenza
o di collaborazione comunque denominati. 
    7. Entro il mese di febbraio, e  comunque  entro  un  mese  dalla
definizione del Piano della  performance,  i  dirigenti  di  vertice,
coadiuvati  dai  rispettivi  servizi  di   controllo   di   gestione,
predispongono il piano di lavoro e provvedono all'assegnazione  degli
obiettivi ai dirigenti responsabili di aree e/o servizi.