Art. 28.
                 Proroga delle garanzie occupazionali
 
   1.  Le  garanzie  occupazionali  previste dalla legge regionale 18
aprile 1981, n. 66, e successive modifiche, sono confermate  fino  al
31 dicembre 1993 nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato e
a tempo determinato con garanzie occupazionali  di  centocinquantuno,
centouno  e  cinquantuno  giornate  lavorative  gia'  iscritte  negli
elenchi istituiti dall'articolo 6 della medesima legge.