Art. 33.
   Accertamento dei requisiti per gli operai a tempo indeterminato
 
   1. L'iscrizione nel contingente degli operai a tempo indeterminato
e'   subordinata    all'accertamento    dell'idoneita'    fisica    e
professionale.
   2.     L'Amministrazione     forestale    provvede    direttamente
all'accertamento dell'idoneita' fisica.
   3.  All'accertamento  dell'idoneita'  professionale  si provvede a
mezzo  di  un'apposita  commissione  provinciale  paritetica  formata
dall'ispettore  ripartimentale,  che  la  presiede,  da  un dirigente
tecnico forestale, da  un  assistente  tecnico  forestale  e  da  tre
rappresentanti    delle    organizzazioni    sindacali   maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
   4.  Le  funzioni  di  segretario  vengono  svolte  da un impiegato
amministrativo regionale.