Art. 37.
                         Norme previdenziali
 
   1.  Ai  lavoratori  di  cui ai precedenti articoli si applicano ai
fini previdenziali le norme contenute  nell'articolo  6  del  decreto
legge  22  dicembre  1981, n. 791, convertito con modificazioni nella
legge 26 febbraio 1982, n. 54. A tal fine gli interessati possono, in
sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge,  esercitare la
facolta' di cui al  primo  comma  dell'art.  6  del  citato  decreto,
dandone  comunicazione  all'ufficio  che ha provveduto all'assunzione
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.