Art. 10.
                      Disciplina degli scarichi
                 delle pubbliche fognature esistenti
 
   1.  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3., per gli
scarichi  delle  pubbliche  fognature  esistenti  vale  la   seguente
disciplina:
     a)  se  appartenenti alla prima categoria di cui all'articolo 4,
devono  rispettare,  entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, i limiti di accettabilita' di cui all'Allegato 1;
     b) se appartenenti alla seconda categoria di cui all'articolo 4,
devono rispettare,  entro  due  anni  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge,  i  limiti di accettabilita' stabiliti per ogni area
obiettivo  dalla  tabella  2  del  P.R.Q.A.   cosi'   come   elencati
nell'Allegato 2;
     c)  se  appartenenti alla terza categoria di cui all'articolo 4,
devono rispettare,  entro  due  anni  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge,  i  limiti  di  accettabilita' di cui alla tabella A
della legge 10 maggio 1976,
n. 319 e successive modiliche ed integrazioni.
   2.  Gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di depurazione
delle acque reflue urbane sono tenuti,  fino  al  momento  nel  quale
debbano osservare i limiti di accettabilita' stabiliti dalla presente
legge, ad adottare tutte le necessarie misure atte a  non  peggiorare
le  attuali  caratteristiche  qualitative  del corpo idrico ricettore
dello scarico.