Art. 10. Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature esistenti 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3., per gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti vale la seguente disciplina: a) se appartenenti alla prima categoria di cui all'articolo 4, devono rispettare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i limiti di accettabilita' di cui all'Allegato 1; b) se appartenenti alla seconda categoria di cui all'articolo 4, devono rispettare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i limiti di accettabilita' stabiliti per ogni area obiettivo dalla tabella 2 del P.R.Q.A. cosi' come elencati nell'Allegato 2; c) se appartenenti alla terza categoria di cui all'articolo 4, devono rispettare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i limiti di accettabilita' di cui alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modiliche ed integrazioni. 2. Gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di depurazione delle acque reflue urbane sono tenuti, fino al momento nel quale debbano osservare i limiti di accettabilita' stabiliti dalla presente legge, ad adottare tutte le necessarie misure atte a non peggiorare le attuali caratteristiche qualitative del corpo idrico ricettore dello scarico.