Art. 5. Recapito degli scarichi 1. Gli scarichi delle pubbliche fognature nuove o esistenti, cosi' come disciplinati dalla presente legge, sono ammessi esclusivamente nei corpi idrici superficiali. 2. Eccezionalmente e limitatamente agli scarichi della prima categoria derivanti da soli insediamenti civili, qualora sia accertata l'impossibilita' di recapitare tali scarichi a corpi idrici superficiali, gli stessi possono essere ammessi sul suolo e nei relativi strati superficiali.