Art. 5.
                        Recapito degli scarichi
 
   1. Gli scarichi delle pubbliche fognature nuove o esistenti, cosi'
come disciplinati dalla presente legge, sono  ammessi  esclusivamente
nei corpi idrici superficiali.
   2.  Eccezionalmente  e  limitatamente  agli  scarichi  della prima
categoria  derivanti  da  soli  insediamenti  civili,   qualora   sia
accertata l'impossibilita' di recapitare tali scarichi a corpi idrici
superficiali, gli stessi possono  essere  ammessi  sul  suolo  e  nei
relativi strati superficiali.