Art. 7.
              Scarichi in pubblica fognatura derivanti da
                       insediamenti produttivi
 
   1.   I  titolari  degli  scarichi  nelle  pubbliche  fognature  di
insediamenti produttivi,  sono  tenuti  a  rispettare  le  norme,  le
prescrizioni  regolamentari  e  i  limiti di accettabilita' stabiliti
dagli Enti gestori degli  impianti  di  depurazione  delle  pubbliche
fognature stesse.
   2.  Le  norme,  le  prescrizioni  regolamentari  ed  i  limiti  di
accettabilita' di cui al comma 1 sono stabiliti inderogabilmente:
 
     a)  entro  sei  mesi dall'entrata in vigore della presente legge
per gli impianti di depurazione gia' funzionanti;
     b)  entro  sei  mesi  dall'entrata  in funzione a regime per gli
impianti di depurazione  attivati  dopo  l'entrata  in  vigore  della
presente legge.
   3.  I limiti di accettabilita' stabiliti dagli Enti gestori di cui
al  comma  1  per  gli  scarichi  derivanti  dai  nuovi  insediamenti
produttivi  possono  essere piu' restrittivi di quelli previsti dalla
tabella C della legge 10 maggio 1976, n. 319 e  successive  modiliche
ed integrazioni.
   4.  I limiti di accettabilita' stabiliti dagli Enti gestori di cui
al comma 1 per gli scarichi derivanti dagli  insediamenti  produttivi
esistenti  possono  derogare  ai limiti di accettabilita' di cui alla
tabella C della legge 10 maggio 1976, n. 319 e  successive  modiliche
ed integrazioni.
   5. In caso di deroga i limiti di accettabilita' di cui al comma 4.
devono essere approvati dalla Giunta Regionale entro tre  mesi  dalla
data  di  istanza  dell'Ente  gestore; decorso detto temnine i limiti
proposti si intendono tacitamente assentiti.
   6. Non sono ammesse deroghe:
     a)  ai  limiti  di  accettabilita'  degli scarichi derivanti dai
nuovi insediamenti produttivi, qualora  non  approvati  espressamente
dalla Giunta Regionale;
     b) agli elementi e sostanze chimiche di cui all'Allegato 1 della
delibemzione del 30 novembre 1980 del Comitato Interministeriale  per
la  tutela  delle  acque  dall'inquinamento,  ad eccezione degli olii
minerali;
     c)  ai  valori  limite  e  agli  obiettivi  di  qualita' per gli
scarichi delle sostanze pericolose di cui al D.P.R. 24  maggio  1988,
n. 217.