Art. 7. Scarichi in pubblica fognatura derivanti da insediamenti produttivi 1. I titolari degli scarichi nelle pubbliche fognature di insediamenti produttivi, sono tenuti a rispettare le norme, le prescrizioni regolamentari e i limiti di accettabilita' stabiliti dagli Enti gestori degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature stesse. 2. Le norme, le prescrizioni regolamentari ed i limiti di accettabilita' di cui al comma 1 sono stabiliti inderogabilmente: a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per gli impianti di depurazione gia' funzionanti; b) entro sei mesi dall'entrata in funzione a regime per gli impianti di depurazione attivati dopo l'entrata in vigore della presente legge. 3. I limiti di accettabilita' stabiliti dagli Enti gestori di cui al comma 1 per gli scarichi derivanti dai nuovi insediamenti produttivi possono essere piu' restrittivi di quelli previsti dalla tabella C della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modiliche ed integrazioni. 4. I limiti di accettabilita' stabiliti dagli Enti gestori di cui al comma 1 per gli scarichi derivanti dagli insediamenti produttivi esistenti possono derogare ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella C della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modiliche ed integrazioni. 5. In caso di deroga i limiti di accettabilita' di cui al comma 4. devono essere approvati dalla Giunta Regionale entro tre mesi dalla data di istanza dell'Ente gestore; decorso detto temnine i limiti proposti si intendono tacitamente assentiti. 6. Non sono ammesse deroghe: a) ai limiti di accettabilita' degli scarichi derivanti dai nuovi insediamenti produttivi, qualora non approvati espressamente dalla Giunta Regionale; b) agli elementi e sostanze chimiche di cui all'Allegato 1 della delibemzione del 30 novembre 1980 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, ad eccezione degli olii minerali; c) ai valori limite e agli obiettivi di qualita' per gli scarichi delle sostanze pericolose di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 217.