Art. 9.
        Autorizzazione allo scarico delle pubbliche fognature
                         e relativi controlli
 
   1.  Le  domande  di autorizzazione allo scarico sono presentate al
Comune ove ha sede lo scarico finale dopo il relativo trattamento  di
depumzione:
     a)  entro  sei  mesi dall'entrata in vigore della presente legge
per lo scarico di pubbliche fognature esistenti;
     b)  prima dell'attivazione per lo scarico di pubbliche fognature
nuove.
   2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  in  forma delinitiva per gli
scarichi che rispettano le norme,  le  prescrizioni  e  i  limiti  di
accettabilita' di cui agli articoli 10 e 11.
   3.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  in forma provvisoria per gli
scarichi non ancora collegati ad impianto terminale  o  centralizzato
di  depurazione;  tale  autorizzazione contiene le prescrizioni e gli
eventuali limiti di accettabilita' cui  e'  assoggettato  lo  scarico
fino  alla  data  di  entrata  in  funzione a regime dell'impianto di
depurazione.
   4.  L'Autorita'  competente  al  controllo  e'  il Sindaco, che lo
esercita, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico
finale, attraverso la U.S.S.L. competente per territorio.
   5.  Gli  obblighi  di  cui  ai  commi 1, 2, e 3, non sono operanti
qualora sussista coincidenza tra titolare dello scarico  e  Autorita'
competente al controllo; il titolare dello scarico e' comunque tenuto
al rispetto delle norme di cui agli articoli 10 e 11  della  presente
legge.
   6.  Il  controllo  sulla  qualita'  degli scarichi terminali degli
impianti di  depurazione  delle  pubbliche  fognature  dovra'  essere
correlato  ed  accompagnato al controllo sulla qualita' dei reflui in
ingresso all'impianto.