Art. 12.
                              Ubicazione
 
   1.  Le  residenze  devono  essere  ubicate  in  zone  urbanistiche
attrezzate e integrate e in zone di fase di sviluppo servite  da  una
rete di trasporti pubblici tale da consentire l'agevole accesso ed il
raccordo con gli altri servizi e strutture del territorio, al fine di
evitare   quanto   piu'  possibile  l'emarginazione  degli  ospiti  e
facilitare sia i contatti frequenti con  le  famiglie,  sia  piu'  in
generale relazioni con le comunita' locali.