Art. 12. Ubicazione 1. Le residenze devono essere ubicate in zone urbanistiche attrezzate e integrate e in zone di fase di sviluppo servite da una rete di trasporti pubblici tale da consentire l'agevole accesso ed il raccordo con gli altri servizi e strutture del territorio, al fine di evitare quanto piu' possibile l'emarginazione degli ospiti e facilitare sia i contatti frequenti con le famiglie, sia piu' in generale relazioni con le comunita' locali.