Art. 5.
          Partecipazione degli organi collegiali scolastici
 
   1.  I  comuni  decidono,  d'intesa  con  il  consiglio  scolastico
distrettuale, le forme e i modi di  partecipazione  democratica  alla
organizzazione  dei  servizi  di  propria  competenza, assicurando il
concorso degli organi collegiali della scuola.