Art. 6.
                       Piano annuale comunale
 
   1. I comuni o gli organi da questi delegati, sentiti i consigli di
circolo  e di istituto, nonche' il consiglio scolastico distrettuale,
tenuto conto delle necessarie priorita'  e  delle  disponibilita'  di
bilancio,  deliberano,  entro  il 31 maggio di ogni anno, un piano di
intervento nel settore del  diritto  allo  studio  relativo  all'anno
scolastico successivo.
   2. I comuni o gli organismi da questi delegati entro il termine di
cui  al  primo  comma, sulla base di apposita modulistica predisposta
dalla Giunta regionale,  deliberano  un  rendiconto  delle  attivita'
svolte nell'anno scolastico precedente.
   3.  I  comuni  o  gli  organismi  da questi delegati che intendono
beneficiare degli interventi integrativi di cui al succesivo art. 25,
entro gli stessi termini di cui al precedente primo comma, sulla base
di  apposita  modulistica   predisposta   dalla   Giunta   regionale,
deliberano  il  piano finanziario della gestione relativa al servizio
per il quale si chiede l'integrazione.
   4. Copia delle deliberazioni di  cui  ai  commi  precedenti,  deve
essere  inviata  all'Assessorato  regionale  competente in materia di
diritto allo studio entro il 30 giugno di ogni anno.