Art. 17.
                Sanzione per pascolo non autorizzato
 
   1.   Le  violazioni  delle  disposizioni  contenute  nel  comma  1
dell'articolo 16 sono punite con una sanzione amministrativa da  lire
4.000  a  lire 10.000 per capo di bestiame introdotto nelle sugherete
non aperte al pascolo, o per capi di  bestiame  eccedente  il  carico
ammissibile indicato nell'autorizzazione.