Art. 17. Sanzione per pascolo non autorizzato 1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 16 sono punite con una sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 10.000 per capo di bestiame introdotto nelle sugherete non aperte al pascolo, o per capi di bestiame eccedente il carico ammissibile indicato nell'autorizzazione.