Art. 18. Decespugliamento e dicioccamento 1. Il decespugliamento e il dicioccamento nelle segherete sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. 2. Il decespugliamento, inteso come estirpazione di cespugli e arbusti, e' consentito senza autorizzazione nelle sugherete nell'anno di estrazione del sughero, o in quello precedente, al fine di facilitare le relative operazioni. Il decespugliamento in tal caso puo' essere praticato solamente attorno alle piante da sughero gia' demaschiate e nella misura necessaria alle operazioni di estrazione del sughero. 3. Il decespugliamento consistente nella eliminazione dei cisteti puri derivati da pregresse attivita' agricolo-pastorali e' consentito senza autorizzazione. 4. Il decespugliamento delle strutture viarie diretto a facilitare le operazioni di estrazione del sughero e' consentito senza autorizzazione. 5. L'Ispettorato e' tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. 6. Se entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda l'Ispettorato non provvede, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro trenta giorni, puo' presentare ricorso all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. 8. Se entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso l'Assessore non provvede, l'autorizzazione si intende concessa. 9. Al fine di diminuire i danni provocati dagli incendi ed eliminare uno dei veicoli di propagazione dei medesimi, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad erogare un contributo a fondo perduto ad ettaro, per il taglio dei cespugli e del sottobosco, in favore dei proprietari o possessori delle sugherete classificate ai sensi della presente legge. Il contributo e' concesso previo rilascio di attestazione di regolare esecuzione dei lavori nei soli forestali, da parte del competente ispettorato ripartimentale delle foreste.