Art. 18.
                  Decespugliamento e dicioccamento
 
   1.  Il  decespugliamento  e  il dicioccamento nelle segherete sono
subordinati  al  rilascio  di  apposita   autorizzazione   da   parte
dell'Ispettorato   ripartimentale   delle   foreste   competente  per
territorio.
   2. Il decespugliamento, inteso come  estirpazione  di  cespugli  e
arbusti, e' consentito senza autorizzazione nelle sugherete nell'anno
di  estrazione  del  sughero,  o  in  quello  precedente,  al fine di
facilitare le relative operazioni. Il decespugliamento  in  tal  caso
puo'  essere  praticato solamente attorno alle piante da sughero gia'
demaschiate e nella misura necessaria alle operazioni  di  estrazione
del sughero.
   3.  Il decespugliamento consistente nella eliminazione dei cisteti
puri derivati da pregresse attivita' agricolo-pastorali e' consentito
senza autorizzazione.
   4. Il decespugliamento delle strutture viarie diretto a facilitare
le  operazioni  di  estrazione  del  sughero  e'   consentito   senza
autorizzazione.
   5.  L'Ispettorato  e' tenuto a concedere o negare l'autorizzazione
entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
   6. Se entro  trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della
domanda  l'Ispettorato  non  provvede,  l'autorizzazione  si  intende
concessa.
   In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro trenta
giorni,  puo' presentare ricorso all'Assessore regionale della difesa
dell'ambiente.
   8. Se entro trenta giorni dalla data di presentazione del  ricorso
l'Assessore non provvede, l'autorizzazione si intende concessa.
   9.  Al  fine  di  diminuire  i  danni  provocati  dagli incendi ed
eliminare   uno   dei   veicoli   di   propagazione   dei   medesimi,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad erogare un contributo a
fondo perduto ad ettaro, per il taglio dei cespugli e del sottobosco,
in  favore  dei proprietari o possessori delle sugherete classificate
ai sensi della presente  legge.  Il  contributo  e'  concesso  previo
rilascio  di  attestazione di regolare esecuzione dei lavori nei soli
forestali, da parte del competente ispettorato  ripartimentale  delle
foreste.