Art. 31. Competenza ad irrogare le sanzioni 1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e' competente a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge. 2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con proprio decreto, individua le prestazioni sostitutive delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 24, comma 4, della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, "Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attivita' amministrativa". 3. I procedimenti amministrativi relativi alla irrogazione di sanzioni per violazione delle disposizioni contenute nel Capo II della presente legge sono sospesi fino all'entrata in vigore del decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente previsto nel comma 2.