Art. 31.
                 Competenza ad irrogare le sanzioni
 
   1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e'  competente
a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge.
   2.  L'Assessore  regionale della difesa dell'ambiente, con proprio
decreto,  individua  le  prestazioni   sostitutive   delle   sanzioni
amministrative  pecuniarie,  di  cui  all'articolo 24, comma 4, della
legge regionale 22 agosto 1990, n. 40,  "Norme  sui  rapporti  fra  i
cittadini   e   l'Amministrazione   della   Regione   Sardegna  nello
svolgimento dell'attivita' amministrativa".
   3. I procedimenti  amministrativi  relativi  alla  irrogazione  di
sanzioni  per  violazione  delle  disposizioni  contenute nel Capo II
della presente legge sono sospesi  fino  all'entrata  in  vigore  del
decreto  dell'Assessore della difesa dell'ambiente previsto nel comma
2.