Art. 6.
        Procedura per l'abbattimento delle piante da sughero
 
   1.  L'abbattimento  delle  piante  da  sughero, anche sparse, e lo
sradicamento delle ceppaie ancora vitali, purche' queste ultime siano
presenti in misura non inferiore a 200 per ettaro,  sono  subordinati
al  rilascio  di  apposita  autorizzazione  da parte dell'Ispettorato
ripartimentale  del  Corpo  forestale  e  di   vigilanza   ambientale
competente  per  territorio  di  cui  alla legge regionale 5 novembre
1985, n. 26.
   2.  L'Ispettorato   e'   tenuto   a   concedere   l'autorizzazione
all'abbattimento  o  allo  sradicamento  delle  ceppaie  entro trenta
giorni dalla data di presentazione delle domande.
   3.  Se  entro  trenta  giorni  dalla  data  di presentazione delle
domande l'Ispettorato non provvede sulla domanda l'autorizzazione  si
intende concessa.
   4.  In  caso  di diniego dell'autorizzazione, l'interessato, entro
trenta giorni, puo' presentare ricorso all'Assessore regionale  della
difesa dell'ambiente.
   5.  L'Assessore  regionale  della difesa dell'ambiente e' tenuto a
provvedere  sul  ricorso  entro   trenta   giorni   dalla   data   di
presentazione dello stesso.