Art. 6. Procedura per l'abbattimento delle piante da sughero 1. L'abbattimento delle piante da sughero, anche sparse, e lo sradicamento delle ceppaie ancora vitali, purche' queste ultime siano presenti in misura non inferiore a 200 per ettaro, sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale competente per territorio di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26. 2. L'Ispettorato e' tenuto a concedere l'autorizzazione all'abbattimento o allo sradicamento delle ceppaie entro trenta giorni dalla data di presentazione delle domande. 3. Se entro trenta giorni dalla data di presentazione delle domande l'Ispettorato non provvede sulla domanda l'autorizzazione si intende concessa. 4. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'interessato, entro trenta giorni, puo' presentare ricorso all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. 5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e' tenuto a provvedere sul ricorso entro trenta giorni dalla data di presentazione dello stesso.