Art. 10. Modifica all'articolo 25 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 25 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, articolo come modificato dall'articolo 23 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, e' aggiunto il seguente: "6-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 24 la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto possono assegnare gli alloggi, che risultano non assegnati per mancanza di richiedenti sulle rispettive graduatorie, a richiedenti che si trovano collocati in posizione utile nelle graduatorie relative alle zone omogenee limitrofe a quella relativa all'alloggio non assegnato. L'assegnazione puo' essere disposta in via definitiva ovvero in via temporanea nei casi previsti dall'articolo 28, in entrambe le ipotesi previo consenso degli interessati e d'intesa tra gli enti competenti all'assegnazione".