Art. 10.
          Modifica all'articolo 25 della legge provinciale
                       13 novembre 1992, n. 21
 
  1.  Dopo  il  comma  6  dell'articolo 25 della legge provinciale 13
novembre 1992, n. 21, articolo come modificato dall'articolo 23 della
legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, e' aggiunto il seguente:
  "6-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 5  dell'articolo  24
la  giunta  comprensoriale  e  i  comuni di Trento e Rovereto possono
assegnare gli alloggi, che risultano non assegnati  per  mancanza  di
richiedenti  sulle  rispettive  graduatorie,  a  richiedenti  che  si
trovano collocati in posizione utile nelle graduatorie relative  alle
zone omogenee limitrofe a quella relativa all'alloggio non assegnato.
L'assegnazione  puo'  essere disposta in via definitiva ovvero in via
temporanea nei casi previsti dall'articolo 28, in entrambe le ipotesi
previo consenso degli interessati e d'intesa tra gli enti  competenti
all'assegnazione".