Art. 12.
          Modifica all'articolo 30 della legge provinciale
                       13 novembre 1992, n. 21
 
  1.  Alla  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  30 della legge
provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e' aggiunto il seguente periodo:
   "nel caso di soggetti in fase di reinserimento  e  con  precedente
permanenza  di  almeno  un  anno in centri o istituzioni sanitarie ed
educative, gli enti e le associazioni assegnatari possono autorizzare
l'istituzione del rapporto locativo diretto tra l'ITEA e  i  soggetti
ospitati;".