Art. 12. Modifica all'articolo 30 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e' aggiunto il seguente periodo: "nel caso di soggetti in fase di reinserimento e con precedente permanenza di almeno un anno in centri o istituzioni sanitarie ed educative, gli enti e le associazioni assegnatari possono autorizzare l'istituzione del rapporto locativo diretto tra l'ITEA e i soggetti ospitati;".