Art. 13. Integrazione della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 1. Dopo l'articolo 33 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e' inserito il seguente: "Art. 33-bis (Integrazione canone di locazione). - 1. Per l'abbattimento dei canoni delle locazioni sul libero mercato abitativo da sostenersi da parte di richiedenti locatari che si trovano inseriti nelle graduatorie di edilizia abitativa pubblica e che abbiano raggiunto un punteggio stabilito dalla Giunta provinciale, i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto possono concedere contributi fino alla copertura massima dell'80 per cento del canone di locazione ammissibile e per un periodo massimo di cinque anni. La Giunta provinciale puo' limitare l'attivazione dei benefici a specifiche aree ove si manifesta una maggiore tensione abitativa. 2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la determinazione del canone di locazione ammissibile a contributo tenendo conto anche del canone oggettivo previsto dall'articolo 26, comma 2, della presente legge e della relazione tra superficie dell'immobile e numero componenti del nucleo familiare. La quota di canone a carico del richiedente non potra' in ogni caso essere inferiore al canone soggettivo di locazione previsto dall'articolo 26 della presente legge. 3. I contributi di cui al comma 1 si applicano esclusivamente nel caso di locazioni regolarmente istituite ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione. Non sono ammesse a contributo le locazioni tra parenti ed affini entro il secondo grado. I contributi non possono essere concessi a richiedenti locatari che abbiano rifiutato, ovvero che rifiutino, l'assegnazione di alloggio di edilizia abitativa pubblica all'interno della zona omogenea richiesta. 4. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si provvede con il fondo integrazione canoni previsto dall'articolo 4-bis della legge provinciale 7 giugno 1983, n. 18, come introdotto dall'articolo 55 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 (Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della Provincia autonoma di Trento). 5. Con propria deliberazione la Giunta provinciale stabilisce: a) criteri, modalita' e indicazioni per l'utilizzo del fondo integrazione canone di locazione di cui all'articolo 4-bis della legge provinciale 7 giugno 1983, n. 18, come introdotto dall'articolo 55 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e per l'assegnazione dei finanziamenti ai comprensori, ai comuni di Trento e Rovereto; b) criteri e modalita' di accesso ai contributi nonche' la documentazione tecnica amministrativa da presentare in caso di ammissione ai benefici; c) criteri e modalita' per la quantificazione, la concessione, l'erogazione e la liquidazione dei contributi; d) ogni altro elemento necessario per l'attuazione del presente articolo".