Art. 13.
                Integrazione della legge provinciale
                       13 novembre 1992, n. 21
 
  1.  Dopo l'articolo 33 della legge provinciale 13 novembre 1992, n.
21 e' inserito il seguente:
  "Art.  33-bis  (Integrazione  canone  di  locazione).  -   1.   Per
l'abbattimento   dei   canoni  delle  locazioni  sul  libero  mercato
abitativo da sostenersi da  parte  di  richiedenti  locatari  che  si
trovano  inseriti  nelle graduatorie di edilizia abitativa pubblica e
che  abbiano  raggiunto   un   punteggio   stabilito   dalla   Giunta
provinciale,  i  comprensori  e i comuni di Trento e Rovereto possono
concedere contributi fino alla copertura massima  dell'80  per  cento
del  canone  di  locazione  ammissibile  e  per un periodo massimo di
cinque anni. La Giunta provinciale puo'  limitare  l'attivazione  dei
benefici  a  specifiche  aree  ove si manifesta una maggiore tensione
abitativa.
  2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la determinazione
del canone di locazione ammissibile a contributo tenendo conto  anche
del  canone  oggettivo  previsto  dall'articolo  26,  comma  2, della
presente legge e  della  relazione  tra  superficie  dell'immobile  e
numero  componenti  del nucleo familiare. La quota di canone a carico
del richiedente non potra' in ogni caso essere  inferiore  al  canone
soggettivo  di  locazione  previsto  dall'articolo  26 della presente
legge.
  3. I contributi di cui al comma 1 si applicano  esclusivamente  nel
caso  di  locazioni  regolarmente  istituite  ai  sensi delle vigenti
disposizioni in materia di locazione di immobili  urbani  adibiti  ad
uso  di  abitazione.   Non sono ammesse a contributo le locazioni tra
parenti ed affini entro il secondo grado. I  contributi  non  possono
essere  concessi a richiedenti locatari che abbiano rifiutato, ovvero
che rifiutino,  l'assegnazione  di  alloggio  di  edilizia  abitativa
pubblica all'interno della zona omogenea richiesta.
  4.  Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si provvede
con il fondo integrazione canoni previsto dall'articolo  4-bis  della
legge provinciale 7 giugno 1983, n. 18, come introdotto dall'articolo
55  della  legge  provinciale  9  settembre  1996, n. 8 (Disposizioni
concernenti l'autorizzazione e la variazione  di  spese  previste  da
leggi  provinciali  e  altre  disposizioni finanziarie assunte per la
formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1996 e  pluriennale
1996-1998 della Provincia autonoma di Trento).
  5. Con propria deliberazione la Giunta provinciale stabilisce:
   a)  criteri,  modalita'  e  indicazioni  per  l'utilizzo del fondo
integrazione canone di locazione  di  cui  all'articolo  4-bis  della
legge provinciale 7 giugno 1983, n. 18, come introdotto dall'articolo
55   della   legge   provinciale  9  settembre  1996,  n.  8,  e  per
l'assegnazione dei finanziamenti ai comprensori, ai comuni di  Trento
e Rovereto;
   b)  criteri  e  modalita'  di  accesso  ai  contributi  nonche' la
documentazione  tecnica  amministrativa  da  presentare  in  caso  di
ammissione ai benefici;
   c)  criteri  e  modalita'  per la quantificazione, la concessione,
l'erogazione e la liquidazione dei contributi;
   d) ogni altro elemento necessario per  l'attuazione  del  presente
articolo".