Art. 15.
          Modifica all'articolo 38 della legge provinciale
                       13 novembre 1992, n. 21
 
  1.  Alla  lettera  b)  del  comma  4  dell'articolo  38 della legge
provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e' aggiunto il seguente  periodo:
"Tuttavia,  qualora  il  tasso  a  carico  del beneficiario derivante
dall'abbattimento del tasso di interesse risulti inferiore  al  tasso
minimo  fissato dalla Giunta provinciale, l'incidenza percentuale del
contributo sulla  rata  di  ammortamento  semestrale  complessiva  e'
riferita  all'incidenza  del  contributo  sulla  rata di ammortamento
semestrale   complessiva   derivante   dall'effettiva    applicazione
dell'abbattimento  del tasso di interesse senza tener conto del tasso
minimo fissato".