Art. 15. Modifica all'articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e' aggiunto il seguente periodo: "Tuttavia, qualora il tasso a carico del beneficiario derivante dall'abbattimento del tasso di interesse risulti inferiore al tasso minimo fissato dalla Giunta provinciale, l'incidenza percentuale del contributo sulla rata di ammortamento semestrale complessiva e' riferita all'incidenza del contributo sulla rata di ammortamento semestrale complessiva derivante dall'effettiva applicazione dell'abbattimento del tasso di interesse senza tener conto del tasso minimo fissato".