Art. 17.
          Modifica all'articolo 82 della legge provinciale
                       13 novembre 1992, n. 21
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 82 della legge provinciale 13  novembre
1992, n. 21 e' aggiunto il seguente periodo: "In caso di cessione
 dell'alloggio  l'obbligo  dell'occupazione  cessa  a decorrere dalla
data  della  cessione  medesima;  sono  comunque   fatte   salve   le
disposizioni previste all'articolo 84".