Art. 17. Modifica all'articolo 82 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 1. Al comma 1 dell'articolo 82 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e' aggiunto il seguente periodo: "In caso di cessione dell'alloggio l'obbligo dell'occupazione cessa a decorrere dalla data della cessione medesima; sono comunque fatte salve le disposizioni previste all'articolo 84".