Art. 7.
          Disciplina degli accordi di programma in variante
    agli strumenti urbanistici in attuazione dei programmi urbani
                              complessi
 
  1.   Qualora   per  l'attuazione  del  programma  urbano  complesso
finanziato dalla  Regione  sia  necessario  apportare  varianti  allo
strumento  urbanistico,  il Sindaco puo' proporre al Presidente della
Giunta regionale la convocazione della conferenza prevista  dall'art.
27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
  2.  Lo  schema  di  accordo di programma, sottoscritto dai soggetti
intervenuti alla conferenza  di  cui  al  comma  1,  corredato  della
documentazione  tecnica  e  grafica  prescritta,  ivi compresa quella
prevista dalle vigenti  norme  urbanistiche,  e'  depositato  per  30
giorni  consecutivi  presso la Segreteria del Comune interessato alla
variante durante i quali chiunque puo' prenderne visione.
  3. L'effettuato deposito e' tempestivamente reso noto  al  pubblico
mediante  la  pubblicazione  nel Bollettino Ufficiale della Regione e
sulla stampa locale, mediante l'inserimento nel Foglio degli  annunci
legali  della  provincia  nonche'  mediante l'affissione di un avviso
all'Albo pretorio con l'annotazione degli  estremi  di  pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
  4.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di inserzione nel F.A.L. gli
interessati possono presentare al Comune le proprie osservazioni.
  5. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni, chiunque ne  abbia  interesse  puo'
presentare una breve replica.
  6.  Entro  e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma  5,  il  Presidente  della  Giunta  regionale
convoca  i soggetti intervenuti alla conferenza di cui al comma i per
la  valutazione  delle  osservazioni  pervenute  e   la   conclusione
dell'accordo.
  7.  L'accordo,  approvato  con  decreto del Presidente della Giunta
regionale,  produce   l'effetto   della   variante   allo   strumento
urbanistico    comunale,   limitatamente   alle   parti   interessate
dall'accordo stesso, con l'adozione della deliberazione consiliare in
ratifica dell'adesione del Sindaco all'accordo medesimo.