Art. 7. Disciplina degli accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici in attuazione dei programmi urbani complessi 1. Qualora per l'attuazione del programma urbano complesso finanziato dalla Regione sia necessario apportare varianti allo strumento urbanistico, il Sindaco puo' proporre al Presidente della Giunta regionale la convocazione della conferenza prevista dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Lo schema di accordo di programma, sottoscritto dai soggetti intervenuti alla conferenza di cui al comma 1, corredato della documentazione tecnica e grafica prescritta, ivi compresa quella prevista dalle vigenti norme urbanistiche, e' depositato per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria del Comune interessato alla variante durante i quali chiunque puo' prenderne visione. 3. L'effettuato deposito e' tempestivamente reso noto al pubblico mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sulla stampa locale, mediante l'inserimento nel Foglio degli annunci legali della provincia nonche' mediante l'affissione di un avviso all'Albo pretorio con l'annotazione degli estremi di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 4. Entro trenta giorni dalla data di inserzione nel F.A.L. gli interessati possono presentare al Comune le proprie osservazioni. 5. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne abbia interesse puo' presentare una breve replica. 6. Entro e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5, il Presidente della Giunta regionale convoca i soggetti intervenuti alla conferenza di cui al comma i per la valutazione delle osservazioni pervenute e la conclusione dell'accordo. 7. L'accordo, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, produce l'effetto della variante allo strumento urbanistico comunale, limitatamente alle parti interessate dall'accordo stesso, con l'adozione della deliberazione consiliare in ratifica dell'adesione del Sindaco all'accordo medesimo.