Art. 9. Norma finanziaria 1. Per il finanziamento degli interventi previsti all'art. 5 della presente legge, e' istituito il fondo regionale per i programmi urbani complessi che, per l'anno 1997, e' dotato di lire 1.648.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 7003 di nuova istituzione denominato: "Contributi in conto capitale per interventi ricompresi all'interno di programmi urbani complessi". 2. Per il finanziamento delle attivita' previste all'art. 8 della presente legge, e' autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 60.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 1492 di nuova istituzione denominato: "Spese per programmi, progetti, studi, indagini, ricerche e pubblicazioni finalizzate alla promozione del recupero del patrimonio edilizio esistente ubicato nei centri storici, alla riqualificazione urbana ed alla realizzazione di interventi per particolari categorie sociali". 3. Al finanziamento della spesa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si fa fronte come segue: quanto a lire 1.210.000.000 con quota della disponibilita' esistente sul fondo globale del cap. 9710 del bilancio regionale 1996, che a norma dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge regionale di contabilita' 3 maggio 1978, n. 23, e' iscritta alla competenza del bilancio 1997; quanto a lire 62.000.000 con corrispondente diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, del cap. 7000 dello stato di previsione del bilancio 1997; quanto a lire 330.000.000 con corrispondente diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, del cap. 7001 dello stato di previsione del bilancio 1997; quanto a lire 106.000.000 con corrispondente diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, del cap. 7007 dello stato di previsione del bilancio 1997. 4. La Giunta regionale, a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, e' autorizzata ad apportare al bilancio preventivo le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa. 5. Per gli anni 1998 e successivi, l'onere di cui ai commi 1 e 2 e' annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Data a Perugia, addi' 11 aprile 1997 BRACALENTE