Art. 9.
                          Norma finanziaria
 
  1. Per il finanziamento degli interventi previsti all'art. 5  della
presente  legge,  e'  istituito  il  fondo  regionale per i programmi
urbani  complessi  che,  per  l'anno  1997,   e'   dotato   di   lire
1.648.000.000  da  iscrivere  in  termini di competenza e di cassa al
cap. 7003 di  nuova  istituzione  denominato:  "Contributi  in  conto
capitale  per  interventi  ricompresi all'interno di programmi urbani
complessi".
  2. Per il finanziamento delle attivita' previste all'art.  8  della
presente  legge,  e'  autorizzata  per  l'anno  1997 la spesa di lire
60.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa  al  cap.
1492 di nuova istituzione denominato: "Spese per programmi, progetti,
studi, indagini, ricerche e pubblicazioni finalizzate alla promozione
del  recupero  del  patrimonio  edilizio esistente ubicato nei centri
storici,  alla  riqualificazione  urbana  ed  alla  realizzazione  di
interventi per particolari categorie sociali".
  3.  Al finanziamento della spesa di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo si fa fronte come segue:
  quanto  a  lire  1.210.000.000  con  quota   della   disponibilita'
esistente  sul  fondo  globale  del  cap. 9710 del bilancio regionale
1996, che a norma dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge regionale di
contabilita' 3 maggio 1978, n. 23, e' iscritta  alla  competenza  del
bilancio 1997;
  quanto  a  lire  62.000.000  con corrispondente diminuzione, sia in
termini di competenza che di cassa, del  cap.  7000  dello  stato  di
previsione del bilancio 1997;
  quanto  a  lire  330.000.000 con corrispondente diminuzione, sia in
termini di competenza che di cassa, del  cap.  7001  dello  stato  di
previsione del bilancio 1997;
  quanto  a  lire  106.000.000 con corrispondente diminuzione, sia in
termini di competenza che di cassa, del  cap.  7007  dello  stato  di
previsione del bilancio 1997.
  4.  La Giunta regionale, a norma dell'art. 28, comma 2, della legge
regionale 3 maggio 1978,  n.  23,  e'  autorizzata  ad  apportare  al
bilancio  preventivo  le  conseguenti  variazioni  sia  in termini di
competenza che di cassa.
  5. Per gli anni 1998 e successivi, l'onere di cui ai commi 1 e 2 e'
annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art.    5
della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  fatto  obbligo  a  chiunque   spetti   di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
  Data a Perugia, addi' 11 aprile 1997
                             BRACALENTE