Art. 4. Classificazione dei comuni 1. Ai fini della presente legge e dei provvedimenti attuativi, i comuni sono suddivisi nelle seguenti quattro classi: Classe I - Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; Classe II - Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti; Classe III - Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti; Classe IV - Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.