Art. 4.
                     Classificazione dei comuni
 
  1. Ai fini della presente legge e dei  provvedimenti  attuativi,  i
comuni sono suddivisi nelle seguenti quattro classi:
   Classe I - Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
   Classe  II  -  Comuni  con popolazione superiore a 10.000 e fino a
50.000 abitanti;
   Classe III - Comuni con popolazione superiore a  3.000  e  fino  a
10.000 abitanti;
   Classe IV - Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.