Art. 6.
            Automatismi per concentrazione o accorpamento
 
  1.  Non  puo'  essere  negata  l'autorizzazione all'apertura di una
media struttura di vendita in caso di concentrazione  o  accorpamento
di piu' esercizi di vicinato, di cui all'art. 4, comma 1, lettera d),
del  decreto  legislativo n. 114/1998, operanti nello stesso comune e
autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n.  426
per la vendita di prodotti di largo e generale consumo.
  2. Non  puo'  essere  negata  l'autorizzazione  all'ampliamento  di
superficie  di medie o grandi strutture di vendita qualora concorrano
le seguenti condizioni:
   a) vi sia concentrazione o accorpamento di  due  o  piu'  esercizi
autorizzati  ai  sensi  dell'art.  24  della legge 11 giugno 1971, n.
426, per la vendita di prodotti di largo e generale consumo;
   b) l'ampliamento sia contenuto entro i limiti dimensionali massimi
previsti per le medie strutture di vendita  o,  nel  caso  di  grandi
strutture  di  vendita,  entro il 20 per cento di superficie in piu',
rispetto a quella autorizzata alla data di entrata  in  vigore  della
presente   legge  o  indicata  nel  provvedimento  di  autorizzazione
all'apertura, se ad essa successivo.
  3.  La  superficie  di  vendita  della   nuova   media   struttura,
nell'ipotesi  di cui al comma 1, e la superficie aggiuntiva concessa,
nel caso dell'ampliamento di cui  al  gomma  2,  non  possono  essere
superiori  al  valore  di  250 o 150 mq a seconda che il comune abbia
piu' o meno di 10.000  abitanti  moltiplicato  per  il  numero  degli
esercizi concentrati o accorpati.
  4.  Le  medie  e  le  grandi  strutture,  in  relazione  ai settori
merceologici di cui e' autorizzata la vendita, si  suddividono  nelle
seguenti categorie:
   A   -  Strutture  di  vendita  autorizzate  per  il  solo  settore
alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;
   B - Strutture di vendita  autorizzate  per  il  solo  settore  non
alimentare.
  5.  I  centri  commerciali,  come  definiti  dall'art.  4, comma 1,
lettera g), del decreto legislativo n. 114/1998, necessitano:
   a) di autorizzare per il centro  come  tale,  in  quanto  media  o
grande  struttura di vendita che e' richiesta dal suo promotore o, in
assenza congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali
che vi danno vita;
   b) di autorizzazione o comunicazione, a seconda delle  dimensioni,
per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro.