Art. 7.
             Procedura di rilascio delle autorizzazioni
                 per le grandi strutture di vendita
 
  1.  Le  domande  di  apertura,  ampliamento  e trasferimento di una
grande struttura di vendita  sono  inoltrate  al  comune  competente,
utilizzando  la  modulistica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto
legislativo n. 114/1998, unitamente alla seguente documentazione:
   a) una relazione  illustrativa  contenente  gli  elementi  per  la
valutazione della conformita' dell'insediamento alle previsioni degli
strumenti  urbanistici  comunali  e  alla programmazione territoriale
regionale;
   b) il progetto definitivo dell'intervento,  comprendente  piani  e
sezioni  del  fabbricato  con  indicazione  delle  superfici  e delle
destinazioni d'uso dei  locali,  planimetrie  con  indicazioni  delle
superfici  delle  aree  a  parcheggio  e  delle  aree libere, e degli
accessi e dei percorsi veicolari;
   c)  relazione   tecnico-economica   sulla   iniziativa   proposta,
contenente  le  previsioni occupazionali per la nuova struttura e una
valutazione dell'impatto sulla rete di vendita  e,  sulla  viabilita'
nell'area  di  presunta  attrazione,  tenendo conto della popolazione
residente e fluttuante.
  2. Nel caso di domande prive delle indicazioni di cui all'art.   9,
comma  2, del decreto legislativo n. 114/1998 o degli elementi di cui
al  comma  precedente,  il  comune,  entro  dieci  giorni   dal   suo
ricevimento,  invita l'interessato a procedere alla loro integrazione
o regolarizzazione nel termine di trenta giorni, decorso  inutilmente
il  quale le stesse si intendono rinunciate. Le domande prendono data
dal   giorno   del   ricevimento   della    loro    integrazione    o
regolarizzazione.
  3.  L'esame  delle domande in sede di conferenza di servizi avviene
solo se l'ubicazione della struttura commerciale e' prevista in  aree
o  immobili  conformi  per  insediamenti commerciali al dettaglio. In
difetto, la domanda si intende respinta.
  4. Al fine dalla comparazione delle domande in relazione ai criteri
di  priorita',  sono  considerate  concorrenti  quelle   regolarmente
inoltrate  ai comuni di una medesima provincia nel corso dello stesso
mese.
  5. I comuni entro il giorno quindici di ciascun  mese,  trasmettono
alla  Regione  le istanze regolarmente inoltrate nel mese precedente,
indicendo la relativa conferenza di servizi da svolgersi,  nel  corso
del  mese  successivo,  in  data  fissata dalla regione sulla base di
apposito calendario.
  6. La Regione, nel corso della seconda meta' di ogni mese, valuta i
titoli di priorita' delle istanze trasmesse dai  comuni,  attribuendo
alle  stesse  eventuali  punteggi  previsti  nel provvedimento di cui
all'art. 1, comma 2.
  7. La conferenza di servizi si svolge presso la sede della Regione,
con la partecipazione di un  rappresentante  della  Regione,  di  uno
della   provincia  e  di  uno  del  comune.  Le  deliberazioni  della
conferenza sono adottate a maggioranza dei  componenti;  il  rilascio
della   autorizzazione   e'  subordinato  al  parere  favorevole  del
rappresentante della Regione.  Alla conferenza partecipano, a  titolo
consultivo,  l'ANCI,  nonche'  le  organizzazioni dei consumatori, le
imprese del commercio e le organizzazioni sindacali  dei  lavoratori,
maggiormente rappresentative a livello regionale.
  8.  Al fine di una puntuale valutazione dello sviluppo omogeneo del
territorio, la camera di commercio, nell'ambito della conferenza  dei
servizi,  relaziona sullo stato di avanzamento della rete delle medie
e grandi strutture di vendita  nel  proprio  territorio,  sulla  base
delle  risultanze dell'attivita' di monitoraggio di cui al successivo
art. 19.
  9.  L'Assessorato  regionale  competente  specifica  gli   elementi
informativi che il comune deve fornire ai componenti la conferenza di
servizi  e  ai  partecipanti  a  titolo  consultivo e le modalita' di
comunicazione.
  10. La domanda documentata a norma, per  la  quale  non  sia  stato
comunicato  il  diniego  entro centoventi giorni dall'indizione della
conferenza, e' ritenuta accolta.
  11. L'esercizio deve essere attivato entro il termine di  due  anni
dall'autorizzazione, decorso il quale questa si intende decaduta.
  12.   Anche   sulla   base   delle   risultanze  dell'attivita'  di
monitoraggio dell'osservatorio regionale, le province e le camere  di
commercio  possono promuovere intese tra comuni al fine di coordinare
e armonizzare le scelte programmatiche in materia di grandi strutture
di vendita e garantire la migliore  integrazione  fra  le  differenti
forme  distributive  all'interno  dei  bacini di utenza omogenei. Nel
caso di intese riferite a bacini di utenza omogenee  che  interessino
piu' province, tali intese sono promosse dalla Regione.