Art. 8.
                             Subingresso
 
  Il trasferimento della gestione e della titolarita' di un esercizio
di  vendita  per  atto  tra  vivi  o  a  causa  di  morte comporta il
trasferimento della titolarita' dell'autorizzazione,  sempre  che  il
subentrante  possieda  i  requisiti  di  cui  all'art.  5 del decreto
legislativo n.  114/1998.
  2. La domanda di subingresso e' presentata, pena la decadenza entro
un anno della morte del titolare o entro sessanta giorni dall'atto di
trasferimento della gestione o della titolarita' dell'esercizio.
  3. In caso di morte del titolare  l'autorizzazione  e'  reintestata
all'erede  o  agli  eredi che ne facciano domanda, purche' gli stessi
abbiano nominato, con la  maggioranza  indicata  dall'art.  1105  del
codice  civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici
con i terzi, ovvero  abbiano  costituito  una  societa'  di  persone,
sempre che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 del decreto.
  4.  Qualora  si tratti di esercizi relativi al settore merceologico
alimentare, gli eredi reintestatari dell'autorizzazione che ne  siano
soprovvisti   devono  acquisire  i  requisiti  professionali  di  cui
all'art.  5 del decreto legislativo n. 114/1998 entro sei mesi  dalla
reintestazione.