Art. 2 
 
              Aziende pubbliche di servizi alla persona 
 
  1. Le  Aziende  pubbliche  di  servizi  alla  persona,  di  seguito
denominate Aziende, hanno natura  di  ente  pubblico  senza  fini  di
lucro, con autonomia statutaria, patrimoniale, contabile,  gestionale
e tecnica ed operano con criteri imprenditoriali. Esse  informano  la
propria attivita' di gestione a criteri di efficienza,  efficacia  ed
economicita', nel rispetto del pareggio  di  bilancio  da  perseguire
attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. 
  2. Alle Aziende si applicano i principi relativi  alla  distinzione
dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. 
  3. Nell'ambito della loro autonomia, le Aziende  possono  porre  in
essere tutti  gli  atti  ed  i  negozi,  anche  di  diritto  privato,
funzionali  al  perseguimento  dei  propri  scopi   istituzionali   e
all'assolvimento degli impegni  assunti  in  sede  di  programmazione
regionale. In particolare, le Aziende possono costituire societa'  od
istituire associazioni  temporanee  di  scopo  al  fine  di  svolgere
attivita' strumentali a quelle istituzionali, nonche'  di  provvedere
alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. 
  L'eventuale affidamento  della  gestione  patrimoniale  a  soggetti
esterni avviene in base a criteri comparativi di  scelta  rispondenti
all'esclusivo interesse delle Aziende. 
  4. Le Aziende si dotano  di  regolamenti  di  organizzazione  e  di
sistemi   di   valutazione   interna   della   gestione   tecnica   e
amministrativa. 
  5. Le Aziende costituiscono un coordinamento per la trattazione  di
temi  di  interesse  comune;  il   coordinamento   individua   propri
rappresentanti per la partecipazione ai tavoli  della  programmazione
regionale o locale ai sensi del comma 6. 
  6. Le Aziende sono inserite a  tutti  gli  effetti  nella  rete  di
protezione sociale e partecipano alla programmazione nelle sedi e con
gli strumenti individuati dalla normativa sanitaria e sociale. 
  7. I comuni singoli o associati possono avvalersi delle Aziende per
l'erogazione di servizi, nel  rispetto  della  normativa  vigente  in
materia, nel caso in cui: 
    a) esista una compartecipazione di risorse strumentali,  umane  e
finanziarie; 
    b) sussistano i requisiti di esperienza e professionalita' per la
gestione di un servizio, con prevalente utilizzo di risorse  umane  e
strumentali proprie dell'Ente.