Art. 2 Aziende pubbliche di servizi alla persona 1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate Aziende, hanno natura di ente pubblico senza fini di lucro, con autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed operano con criteri imprenditoriali. Esse informano la propria attivita' di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. 2. Alle Aziende si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. 3. Nell'ambito della loro autonomia, le Aziende possono porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare, le Aziende possono costituire societa' od istituire associazioni temporanee di scopo al fine di svolgere attivita' strumentali a quelle istituzionali, nonche' di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse delle Aziende. 4. Le Aziende si dotano di regolamenti di organizzazione e di sistemi di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa. 5. Le Aziende costituiscono un coordinamento per la trattazione di temi di interesse comune; il coordinamento individua propri rappresentanti per la partecipazione ai tavoli della programmazione regionale o locale ai sensi del comma 6. 6. Le Aziende sono inserite a tutti gli effetti nella rete di protezione sociale e partecipano alla programmazione nelle sedi e con gli strumenti individuati dalla normativa sanitaria e sociale. 7. I comuni singoli o associati possono avvalersi delle Aziende per l'erogazione di servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia, nel caso in cui: a) esista una compartecipazione di risorse strumentali, umane e finanziarie; b) sussistano i requisiti di esperienza e professionalita' per la gestione di un servizio, con prevalente utilizzo di risorse umane e strumentali proprie dell'Ente.