Art. 5 Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da non piu' di cinque consiglieri, scelti tra persone che siano in possesso di competenza ed esperienza in materia gestionale o nei settori in cui si esplicano le finalita' istituzionali dell'Ente e non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilita' e ineleggibilita' previste per i consiglieri comunali, nonche' nelle condizioni di inconferibilita' e incompatibilita' previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 , della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili. La nomina di un componente del Consiglio di amministrazione spetta, rispettivamente, alla Regione e al Comune ove ha sede l'Azienda. I restanti consiglieri sono nominati secondo le previsioni dello Statuto. 2. In attuazione della normativa statale vigente in materia, l'incarico di componente del Consiglio di amministrazione e di Presidente e' svolto a titolo gratuito e da' diritto solo al rimborso delle spese sostenute e documentate. 3. Il Consiglio di amministrazione delle Aziende esercita le funzioni attribuite dallo Statuto e, in particolare, svolge funzioni di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Ente, definisce gli obiettivi e i programmi di attivita', nomina il Direttore sulla base dei criteri e secondo le modalita' stabilite dallo Statuto, approva i bilanci, le modifiche dello Statuto e i regolamenti interni.