Art. 5 
 
                    Consiglio di amministrazione 
 
  1. Il Consiglio di amministrazione  e'  composto  da  non  piu'  di
cinque consiglieri, scelti tra  persone  che  siano  in  possesso  di
competenza ed esperienza in materia gestionale o nei settori  in  cui
si esplicano le finalita' istituzionali dell'Ente e non si trovino in
alcuna delle cause di incompatibilita' e ineleggibilita' previste per
i consiglieri comunali, nonche' nelle condizioni di  inconferibilita'
e incompatibilita' previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50
, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive  modificazioni  e
integrazioni, per quanto applicabili. La nomina di un componente  del
Consiglio di amministrazione spetta, rispettivamente, alla Regione  e
al Comune ove ha sede l'Azienda. I restanti consiglieri sono nominati
secondo le previsioni dello Statuto. 
  2. In  attuazione  della  normativa  statale  vigente  in  materia,
l'incarico di  componente  del  Consiglio  di  amministrazione  e  di
Presidente e' svolto a titolo gratuito e da' diritto solo al rimborso
delle spese sostenute e documentate. 
  3. Il  Consiglio  di  amministrazione  delle  Aziende  esercita  le
funzioni attribuite dallo Statuto e, in particolare, svolge  funzioni
di indirizzo e di verifica dell'azione  amministrativa  e  gestionale
dell'Ente, definisce gli obiettivi e i programmi di attivita', nomina
il Direttore sulla base dei criteri e secondo le modalita'  stabilite
dallo Statuto, approva i bilanci, le  modifiche  dello  Statuto  e  i
regolamenti interni.