Art. 4 
 
         Contributi per progetti promossi dal terzo settore 
 
  1. La  Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  impartisce
indirizzi alle societa' della salute e, nei territori dove queste non
siano  state  costituite,  ai  comuni  singoli   o   associati,   per
l'approvazione di bandi finalizzati alla concessione  dei  contributi
di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 57/2013. 
  2. La deliberazione di cui al comma 1 prevede il coinvolgimento dei
Servizi  per  le  Tossicodipendenze  (SERT)  nella  valutazione   dei
progetti di reinserimento sociale presentati per il finanziamento,  e
determina  l'ammontare  massimo  del  concorso   della   Regione   al
finanziamento dei medesimi. 
  3. I progetti di cui al comma 2 vengono  valutati  prioritariamente
sulla base del  livello  di  integrazione  operativa  tra  i  servizi
sociali e sanitari  territoriali,  nonche'  della  previsione  di  un
percorso personalizzato  di  reinserimento  sociale  accompagnato  da
specifiche attivita' di tutoraggio.