Art. 4 Contributi per progetti promossi dal terzo settore 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce indirizzi alle societa' della salute e, nei territori dove queste non siano state costituite, ai comuni singoli o associati, per l'approvazione di bandi finalizzati alla concessione dei contributi di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 57/2013. 2. La deliberazione di cui al comma 1 prevede il coinvolgimento dei Servizi per le Tossicodipendenze (SERT) nella valutazione dei progetti di reinserimento sociale presentati per il finanziamento, e determina l'ammontare massimo del concorso della Regione al finanziamento dei medesimi. 3. I progetti di cui al comma 2 vengono valutati prioritariamente sulla base del livello di integrazione operativa tra i servizi sociali e sanitari territoriali, nonche' della previsione di un percorso personalizzato di reinserimento sociale accompagnato da specifiche attivita' di tutoraggio.