Art. 9 
 
                       Mobilita' del personale 
 
  1. Il personale dei Comuni d'origine e' trasferito al nuovo  Comune
ai sensi dell'art. 2112 del  codice  civile.  Nel  trasferimento  del
personale  si  osservano  le   procedure   di   informazione   e   di
consultazione di cui all'art. 47, commi da 1  a  4,  della  legge  29
dicembre 1990, n. 428. 
  2. Ai  segretari  comunali  si  applica  la  disposizione  prevista
dall'art. 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4,  e  successive
modificazioni, fermo restando che il posto di segretario comunale  e'
unico e che i posti  eventuali  di  vicesegretario  si  intendono  ad
esaurimento.