Art. 5 
 
                             Adempimenti 
 
  1. Per gli interventi pubblici di cui all'art. 3, comma 1,  lettere
a), b) ed e), la conformita'  alle  specifiche  misure  di  sicurezza
della documentazione progettuale e' attestata  dall'approvazione  del
progetto almeno di livello definitivo o della variante corredato  dal
documento ETC, con i soli contenuti  di  cui  all'art.  6,  comma  2,
lettera a) secondo lo schema riportato in allegato 1, parte A. 
  2. Per gli interventi privati di cui all'art. 3,  comma,1,  lettere
a), b) ed e), la conformita'  alle  specifiche  misure  di  sicurezza
della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata,  e'
attestata dal progettista  all'atto  di  inoltro  della  stessa  allo
sportello unico di competenza corredata dal documento ETC con i  soli
contenuti di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), secondo  lo  schema
riportato in allegato 1, parte A. 
  3. La corretta  installazione  ed  il  rispetto  dei  requisiti  di
sicurezza previsti per gli interventi di cui ai  commi  1  e  2  sono
attestati  dal  direttore  dei  lavori  con   la   comunicazione   di
ultimazione  dei  lavori,  nella   quale   si   dichiara   l'avvenuta
realizzazione a regola d'arte e l'integrazione  dell'ETC  secondo  le
modalita' di cui all'art. 6, commi 3  e  4,  allegandone  i  relativi
elaborati. 
  4. Per gli interventi pubblici e privati di cui all'art.  3,  comma
1, lettera c) da attuarsi in regime di attivita' edilizia  libera  ai
sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a)  e  comma  2  lettera  a)  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001,  la  conformita'
dell'intervento alle misure preventive  e  protettive  necessarie  e'
garantita dalle previsioni di cui all'art. 11, comma 1 e comma 2  nel
rispetto dei contenuti di cui all'allegato 2. 
  5. Per gli interventi pubblici e privati di cui all'art.  3,  comma
1, lettera d), da attuarsi in regime di attivita' edilizia libera  ai
sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d)  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 380/2001,  la  conformita'  dell'intervento  alle
misure  preventive  e  protettive  necessarie  e'   garantita   dalle
previsioni di cui all'art. 11 comma 3, nel rispetto dei contenuti  di
cui all'allegato 2. 
  6. Per gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lettere  c)  e  d),
previsti  nell'ambito  di   interventi   di   restauro,   risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3,  comma
1, lettere c) e d) del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
380/2001,  che  non  prevedono  opere  strutturali  sulla  copertura,
subordinati al rilascio o all'efficacia dell'istanza, la  conformita'
dell'intervento alle misure preventive  e  protettive  necessarie  e'
garantita dalle previsioni di cui all'art. 11 comma  4  nel  rispetto
dei contenuti di cui all'allegato 2. 
  7. Nei casi previsti ai commi 4, 5 e 6 e' fatta salva  la  facolta'
di adottare ulteriori misure preventive e protettive o  eventualmente
specifiche misure di sicurezza nel  rispetto  dei  contenuti  di  cui
all'art. 6 e dei criteri generali di progettazione di cui all'art. 7. 
  8. Al fine  di  garantire  il  rispetto  delle  previsioni  di  cui
all'art. 15, comma 1 della legge regionale  n.  20/2009,  la  mancata
presentazione degli elaborati di cui al  comma  1  costituisce  causa
ostativa  all'approvazione  del  progetto  definitivo  e  la  mancata
presentazione degli elaborati di cui al  comma  2  costituisce  causa
ostativa al rilascio o all'efficacia della relativa istanza.