Art. 8 
 
                Percorsi per l'accesso alla copertura 
 
  1. I percorsi per l'accesso alla copertura possono essere interni o
esterni. La loro configurazione deve consentire  il  passaggio  degli
operatori e dei loro utensili da lavoro in  condizioni  di  sicurezza
nonche' impedire l'utilizzo ai soggetti non autorizzati. 
  2. Lungo l'intero sviluppo dei percorsi  e'  necessaria  l'adozione
delle seguenti misure: 
    a) gli ostacoli fissi,  che  per  ragioni  tecniche  non  possono
essere eliminati, devono essere chiaramente segnalati e, se del caso,
protetti in modo da non costituire pericolo; 
    b) deve essere garantita una illuminazione naturale o artificiale
in modo da assicurare una sufficiente visibilita'; 
    c) deve  essere  previsto  un  dimensionamento  del  percorso  in
relazione ai carichi di  esercizio,  tenendo  conto  dei  prevedibili
ingombri, con una larghezza non inferiore a 0,60 metri  per  il  solo
transito dell'operatore; 
    e) deve essere garantita un'altezza libera  pari  o  superiore  a
1,80 metri rispetto al piano di calpestio.  In  presenza  di  vincoli
costruttivi non eliminabili, tale altezza puo' essere ridotta fino ad
un'altezza pari a 1,20 metri; 
    f) i percorsi orizzontali o inclinati  devono  essere  realizzati
per eliminare o ridurre il rischio di caduta nei lati prospicienti il
vuoto o superfici non calpestabili; 
    g) i percorsi verticali devono essere realizzati tramite: 
      1) scale  fisse  o  retrattili  con  le  caratteristiche  sotto
riportate e nel rispetto dell'ordine di priorita' fornito: 
        1.1) scale fisse a gradini a rampe con sviluppo rettilineo; 
        1.2) scale retrattili fisse a gradino; 
        1.3) scale fisse a chiocciola; 
        1.4) scale fisse a  pioli  preferibilmente  con  inclinazione
minore o uguale a 75°; 
      2) per particolari e documentate esigenze  di  natura  tecnica,
ovvero al fine di garantire il rispetto di eventuali norme di  tutela
riguardanti l'immobile, e'  ammesso  il  ricorso  ad  apposite  scale
portatili,   costituenti    dotazione    permanente    dell'edificio,
solidamente vincolabili alla zona di sbarco  e  di  altezza  tale  da
sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, salvo  che  altri
dispositivi garantiscano una presa sicura all'operatore. In tali casi
nell'ETC e' indicato il vano  dell'edificio  nel  quale  dette  scale
portatili sono custodite; 
      3) ascensori o montacarichi certificati anche per il  trasporto
di persone in quota in dotazione permanente all'edificio. 
  3.  Nei  casi  in  cui  sussistano  dimostrati   impedimenti   alla
realizzazione  di  percorsi  di  accesso  alla  copertura   di   tipo
permanente, ovvero laddove  la  realizzazione  dei  medesimi  risulti
impossibilitata da vincoli costruttivi o in contrasto  con  norme  di
tutela riguardanti l'immobile, devono essere individuate idonee  aree
libere per la predisposizione di soluzioni provvisorie tra le quali: 
    a) apparecchi di sollevamento per  i  quali  siano  previste  dal
produttore corrette procedure di sbarco in quota in sicurezza,  quale
piattaforma di lavoro elevabile, ovvero  apparecchi  di  sollevamento
certificati anche per il trasferimento di  persone  in  quota,  quali
ascensore di cantiere; 
    b) ponteggi fissi o movibili.