Art. 7 Efficacia del PRAE 1. Il PRAE ha valore di piano settoriale a valenza territoriale ed e' coerente con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, di cui recepisce le indicazioni relative agli aspetti connessi alla disciplina di propria competenza. Nelle procedure autorizzative per le attivita' estrattive di competenza della Regione, della Citta' metropolitana di Torino e delle province, il PRAE costituisce riferimento prioritario per la valutazione della coerenza con il sistema della pianificazione, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni generali o di settore contenute in piani o norme di legge, successive alla sua approvazione. 2. Il PRAE ha valore di strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonche' per le previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all'interno dei bacini estrattivi, purche' nei limiti dimensionali e qualitativi e secondo le modalita' e i criteri localizzativi indicati nel PRAE stesso. In tale caso, le previsioni del PRAE sostituiscono automaticamente le eventuali diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici, se non sono relative ad aree urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale e se la destinazione d'uso prevista dal progetto di coltivazione al termine della coltivazione stessa, se diversa da quella iniziale, non e' vietata dal PRAE. La presenza di tali previsioni deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di adozione e di approvazione del PRAE. A tali previsioni, all'atto dell'adozione, sono applicate le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo). 3. All'interno dei bacini estrattivi, nel caso in cui l'attivita' estrattiva non sia stata individuata nel PRAE, ai fini dell'approvazione della variante urbanistica si procede ai sensi dell'art. 8. 4. Al di fuori dei bacini estrattivi, come individuati e perimetrati nel PRAE, non e' possibile l'esercizio dell'attivita' estrattiva. E' fatta salva l'eventuale apertura e coltivazione di cave di cui all'art. 14 necessaria per la realizzazione di opere pubbliche per le quali non e' possibile l'utilizzo di materiali disponibili in cave gia' autorizzate. In tale caso, se necessario ai fini dell'approvazione della variante urbanistica, si procede ai sensi dell'art. 8. 5. Le previsioni di destinazione contenute nel PRAE ai sensi del comma 2, sono immediatamente efficaci e sostitutive di quelle eventualmente difformi presenti negli strumenti urbanistici comunali. Le opere e gli impianti fissi a servizio dei siti estrattivi sono considerati di pubblico interesse. 6. I comuni, in occasione della prima variante generale o di una specifica variante strutturale al proprio strumento urbanistico, recepiscono le previsioni del PRAE.