Art. 7 
 
                         Efficacia del PRAE 
 
  1. Il PRAE ha valore di piano settoriale a valenza territoriale  ed
e' coerente con gli altri strumenti di  pianificazione  territoriale,
paesaggistica e settoriale, di cui recepisce le indicazioni  relative
agli aspetti connessi alla disciplina di  propria  competenza.  Nelle
procedure autorizzative per le  attivita'  estrattive  di  competenza
della Regione, della Citta' metropolitana di Torino e delle province,
il PRAE costituisce riferimento prioritario per la valutazione  della
coerenza con il sistema della pianificazione, fatte  salve  eventuali
ulteriori disposizioni generali o di settore  contenute  in  piani  o
norme di legge, successive alla sua approvazione. 
  2. Il PRAE ha  valore  di  strumento  sovraordinato  rispetto  alla
pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e
perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi,  nonche'  per
le previsioni riguardanti  i  siti  estrattivi  esistenti  e  i  loro
ampliamenti all'interno dei bacini  estrattivi,  purche'  nei  limiti
dimensionali e  qualitativi  e  secondo  le  modalita'  e  i  criteri
localizzativi indicati nel PRAE stesso. In tale caso,  le  previsioni
del  PRAE  sostituiscono   automaticamente   le   eventuali   diverse
previsioni  contenute  negli  strumenti  urbanistici,  se  non   sono
relative ad aree urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico  o
infrastrutturale e se la destinazione d'uso prevista dal progetto  di
coltivazione al termine della  coltivazione  stessa,  se  diversa  da
quella iniziale, non  e'  vietata  dal  PRAE.  La  presenza  di  tali
previsioni  deve  essere  espressamente  evidenziata,   a   pena   di
inefficacia delle stesse, nell'atto di adozione e di approvazione del
PRAE. A tali previsioni, all'atto dell'adozione,  sono  applicate  le
misure di salvaguardia di cui all'art. 58  della  legge  regionale  5
dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo). 
  3. All'interno dei bacini estrattivi, nel caso in  cui  l'attivita'
estrattiva  non   sia   stata   individuata   nel   PRAE,   ai   fini
dell'approvazione della variante  urbanistica  si  procede  ai  sensi
dell'art. 8. 
  4.  Al  di  fuori  dei  bacini  estrattivi,  come   individuati   e
perimetrati nel PRAE, non  e'  possibile  l'esercizio  dell'attivita'
estrattiva. E' fatta salva l'eventuale  apertura  e  coltivazione  di
cave di cui all'art. 14 necessaria  per  la  realizzazione  di  opere
pubbliche per le quali  non  e'  possibile  l'utilizzo  di  materiali
disponibili in cave gia' autorizzate. In tale caso, se necessario  ai
fini dell'approvazione della  variante  urbanistica,  si  procede  ai
sensi dell'art. 8. 
  5. Le previsioni di destinazione contenute nel PRAE  ai  sensi  del
comma  2,  sono  immediatamente  efficaci  e  sostitutive  di  quelle
eventualmente difformi presenti negli strumenti urbanistici comunali.
Le opere e gli impianti fissi a servizio  dei  siti  estrattivi  sono
considerati di pubblico interesse. 
  6. I comuni, in occasione della prima variante generale  o  di  una
specifica variante  strutturale  al  proprio  strumento  urbanistico,
recepiscono le previsioni del PRAE.